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“Sto per depositare all’Ufficio della Presidenza del Consiglio comunale una mozione per consentire che i  proprietari di animali di affezione possano essere tumulati nello stesso manufatto della tumulazione dell’animale o sia sepolto nella tomba di famiglia. Credo che sia un gesto di grande civiltà e rispetto verso coloro che amano gli animali. Esprimo anche la soddisfazione che molti capigruppo in Consiglio comunale abbiano già sottoscritto questo nostro documento. Siamo in attesa delle ultime firme per arrivare ad un’ampia condivisione del documento”.
Lo dichiara Alessandro Portesani capogruppo in consiglio comunale della lista civica ‘Novità a Cremona’. Un atto questo che va nella direzione della legge Regionale del 2022 e che ricalca quanto fatto all’inizio di quest’anno dal Comune di Milano in materia.
“Per animali d’affezione – appunta Portesani – si intendono quelli tenuti o destinati a essere tenuti dall’uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, compresi gli animali che sono utili all’uomo quali il cane per disabili, gli animali da pet – therapy riabilitazione). Dunque: cani, gatti, roditori, uccellini pesci, tartarughe, coniglio nano, cavia domestica, scoiattolo giapponese, ratto, cincillà domestico, criceto dorato o russo, gerbillo della Mongolia, furetti”.
Nella mozione sono previsti requisiti e modalità già approvati dal Comune di Milano:  la tumulazione delle ceneri dell’animale di affezione deve essere successiva alla sepoltura del suo proprietario; in caso di morte dell’animale precedente al proprietario, si consenta di tumularli nello stesso momento della tumulazione del defunto proprietario; per la tumulazione nelle celle (forni) dell’urna contenente le ceneri dell’animale, questa verrà trattata come un’urna “classica” il che significa che se la cella è da due urne, una sarà del proprietario e una eventualmente dell’animale.
E ancora: in attesa della tumulazione dell’animale, l’urna sia depositata al domicilio del proprietario e non lasciata nel deposito del cimitero; lo spostamento/traslazione del defunto proprietario dell’animale comporterà in automatico lo spostamento anche di quest’ultimo; non sarà consentita la sola tumulazione dell’animale senza il proprietario, salvo un futuro cimitero esclusivo per animali; non sarà consentito il conferimento delle ceneri dell’animale nell’ossario comune; sulla lapide del manufatto o tomba di famiglia sia consentita la trascrizione del nome dell’animale d’affezione con una raffigurazione (foto) insieme al defunto proprietario.

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