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Arera ha sanzionato A2A con una multa da 5 milioni di euro per una condotta adottata nel 2022 nella formulazione delle offerte di alcune unità produttive a ciclo combinato. Secondo l’Autorità, la strategia avrebbe contribuito a determinare un prezzo dell’energia elettrica diverso da quello che sarebbe emerso da un’interazione corretta e concorrenziale tra domanda e offerta. Ne dà notizia il Giornale di Brescia.

La sanzione riguarda la violazione del regolamento europeo Remit, che stabilisce norme per garantire l’integrità e la trasparenza del mercato all’ingrosso dell’energia. Il provvedimento di Arera è stato pubblicato il 30 luglio. A riferire della decisione è Teleborsa. Secondo quanto ricostruito dall’Autorità, nel corso del 2022 A2A avrebbe adottato una strategia di offerta relativa ad alcune unità produttive a ciclo combinato, le cosiddette Ccgt, tale da determinare «la fissazione del prezzo di mercato ad un livello artificioso, cioè ad un prezzo diverso da quello che sarebbe emerso da un’interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta».

Nel provvedimento, Arera sostiene che la strategia adottata dalla società abbia avuto un effetto sul prezzo medio mensile dell’energia elettrica. Di questo effetto, secondo l’Autorità, avrebbe beneficiato la stessa A2A, che avrebbe potuto vendere l’energia elettrica, nelle quantità non oggetto di trattenimento, a un prezzo «maggiorato» per effetto della condotta contestata.

La questione riguarda in particolare il modo in cui alcune unità produttive venivano offerte sul mercato. Per Arera, un numero consistente di offerte presentate da A2A è stato rifiutato in numerose ore, nonostante il costo marginale di breve periodo delle unità interessate fosse inferiore al prezzo di mercato.

L’Autorità ha quindi ritenuto che la condotta non potesse essere ricondotta a una normale strategia commerciale, ma configurasse una manipolazione del mercato rilevante ai fini del regolamento Remit.

Nel corso dell’istruttoria A2A ha fornito la propria interpretazione della strategia adottata. La società ha spiegato di aver puntato sull’operatività delle unità produttive di maggiore dimensione, almeno nei giorni feriali, mantenendo invece come «riserva per il sistema» le unità CCGT di dimensioni inferiori. A2A ha inoltre contestato l’interpretazione del Remit adottata da Arera, sostenendo che non fosse compatibile con una lettura complessiva della normativa che disciplina il settore elettrico. La società ha richiamato in particolare il regolamento europeo 2019/943, secondo cui i prezzi dell’energia elettrica si formano sulla base dell’incontro tra domanda e offerta e il prezzo all’ingrosso non è soggetto a un limite massimo o minimo.

La posizione della società non è stata però accolta dall’Autorità. Nel respingere le difese di A2A, Arera ha precisato che il REMIT non introduce «un divieto assoluto per i produttori di offrire ad un prezzo superiore al costo marginale». Sono quindi ammissibili offerte superiori al costo marginale, a condizione che vengano accettate dal mercato.

Secondo l’Autorità, però, questo non sarebbe avvenuto nel caso esaminato. Le offerte delle unità produttive coinvolte nel procedimento «sono state rifiutate in un numero assai consistente di ore», nonostante il costo marginale di breve periodo fosse inferiore al prezzo di mercato. Per Arera, inoltre, le motivazioni fornite da A2A non rappresenterebbero «legittime giustificazioni economiche e/o tecniche ai sensi Remit».

È proprio questo elemento ad avere un peso centrale nella valutazione dell’Autorità: non la semplice circostanza che alcune offerte fossero superiori al costo marginale, ma la strategia complessiva e i suoi effetti sul funzionamento del mercato.

Nella determinazione della multa, Arera ha considerato anche la posizione di A2A come uno dei principali operatori del mercato e la rilevanza dei possibili effetti della condotta sui consumatori. L’Autorità ha fatto riferimento alla «rilevanza dei potenziali danni» derivati ai consumatori di energia elettrica dalla «condotta manipolativa» e ha fissato la sanzione a 5 milioni di euro, anche con l’obiettivo di garantirne un adeguato effetto deterrente.

La società ha ora la possibilità di impugnare il provvedimento. A2A può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

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