Il giudice del Tribunale di Cremona Daniele Moro ha accolto il ricorso di Alberto Corazzi contro la sua radiazione dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Baldesio, stabilita dalla delibera del 19 giugno 2025 e ne sospende l’efficacia. La sentenza reca la data del 15 febbraio. Tre giorni prima si era tenuta l’udienza.
«In questa vicenda io ho solo chiesto che fossero rispettati i miei diritti di socio. Prima un giudice ha riconosciuto il mio diritto ad accedere ai documenti dell’associazione, diritto che questo Consiglio mi negava. Poi, in sede penale, sono stato prosciolto da un giudice su una denuncia presentata dagli stessi consiglieri, perché il fatto non sussiste. Oggi il giudice Moro è intervenuto con un provvedimento netto, sospendendo la mia radiazione per evitare che i miei diritti venissero compromessi in modo irreparabile e richiamando con chiarezza che non si può colpire un socio con addebiti generici, sproporzionati e privi di reale consistenza. Dal provvedimento emerge con evidenza come le motivazioni poste a fondamento dell’esclusione risultino infondate e come traspaia un uso distorto degli strumenti disciplinari, con profili di abuso del diritto e un comportamento non corretto da parte degli organi decisori, soprattutto nel momento in cui era mio pieno diritto accedere alla Baldesio sulla base di una precedente decisione giudiziaria. Sono tre decisioni di tre giudici diversi, ma raccontano la stessa cosa: quando ci si affida alla giustizia, la verità trova sempre la sua strada. Rientro quindi a testa alta nella Baldesio, non per aver vinto uno scontro, ma perché è stato riaffermato un principio: i diritti dei soci non possono essere compressi né piegati a logiche punitive. La mia vicenda non è mai stata uno scontro personale: continuerò semplicemente, con coerenza e rispetto, a vigilare affinché i diritti di tutti i soci siano sempre tutelati da chi è chiamato a rappresentarli. Questa è la vittoria di Spartaco».
Ecco il testo della sentenza.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato, dott. Daniele Moro,
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2369-1/2025
a scioglimento della riserva del 12.2.2026;
– premesso che l’accoglimento della richiesta cautelare presuppone una valutazione prognostica ad esito positivo in merito alla verosimile fondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio di merito (cd. fumus boni iuris) e all’esistenza di un pericolo attuale di un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dalla sussistente e perdurante situazione di antigiuridicità;
– rilevato che il sig. Alberto Corazzi è stato escluso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Baldesio per le seguenti motivazioni: a) l’associato si è rifiutato “di presenziare ad una convocazione utile per affrontare uno dei numerosissimi ricorsi presentati”; b) l’associato ha contestato un “giudizio motivato” espresso dal Collegio dei probiviri dell’associazione; c) l’associato ha violato la normativa antifumo; d) l’associato, sospeso dall’associazione per un arco temporale di 6 mesi, durante il periodo di sospensione è rimasto all’interno dei luoghi dell’associazione oltre il tempo concesso dall’autorità giudiziaria per la consultazione della documentazione indicata nell’ordinanza del 23.12.2024 – ordinanza emessa dal Tribunale di Cremona all’esito del procedimento n. r.g. 1967/2024 – ed è rimasto all’interno dei luoghi dell’associazione per scopi differenti rispetto a quelli di natura consultiva; e) l’associato in data 28.5.2025 ha inviato “lettere denigratorie alle autorità cittadine nelle quali, utilizzando una terminologia giuridicamente discutibile, insinua che le suddette autorità avrebbero, accettando un invito da parte del Consiglio direttivo, partecipato ad una cena con persone indegne di sedere al loro tavolo”. Successivamente l’associato ha pubblicato le predette lettere denigratorie sulla “chat dei soci Baldesio”; f) l’associato, durante il tempo concesso dall’autorità giudiziaria per la consultazione della documentazione indicata nell’ordinanza del 23.12.2024, ha trattato i dipendenti dell’associazione in modo irrispettoso, registrando di nascosto le conversazioni avute con gli stessi;
– rilevato che il Tribunale deve valutare esclusivamente i fatti posti a fondamento della deliberazione di esclusione, sicché sono irrilevanti le circostanze allegate dalla resistente nel presente giudizio non menzionate nella deliberazione. Invero la comunicazione della deliberazione di esclusione è finalizzata all’illustrazione delle ragioni giustificative della decisione assunta dall’organo deliberante e sulla base di siffatte ragioni l’escluso deve articolare le proprie difese. La prevenitva contestazione di alcuni addebiti all’associato è di per sé irrilevante, giacché tali addebiti possono non coincidere con quelli fondanti la deliberazione di esclusione, potendo l’organo deliberante assumere le proprie determinazioni non valutando alcuni addebiti o basandosi soltanto su alcuni di essi. Si precisa che un fatto può essere considerato posto a fondamento della deliberazione solamente nell’ipotesi in cui la descrizione del medesimo consenta l’individuazione di una specifica condotta. Fatti generici
potenzialmente illustrativi di plurimi comportamenti collocabili in spazi e tempi indeterminati devono essere ritenuti tamquam non essent;
– rilevato che la resistente è onerata della dimostrazione dell’esistenza dei fatti posti a fondamento della deliberazione;
– condiviso il principio di diritto espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nell’ordinanza n. 2117 del 22.1.2024 secondo cui “il giudice adito per l’invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi – ai sensi dell’art.24, comma 3, c.c. – è tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall’atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo; in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente “post factum”, il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest’ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all’associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione”;
– considerato che l’art. 9 dello Statuto dell’associazione e l’art. 21 dei “diritti e doveri dei soci” – articoli espressamente richiamati nel provvedimento di esclusione – prevedono rispettivamente che: “la qualifica di Socio si perde…per esclusione a causa di azioni gravemente riprovevoli o contrarie al buon andamento della Associazione” e “le sanzioni per i trasgressori dello Statuto, del Regolamento, delle delibere del Consiglio dei Probiviri delegati dei singoli settori, sono: ammonizione scritta, ammenda, sospensione e radiazione…Nel caso di mancata osservanza di un provvedimento disciplinare si applica a carico dell’inadempiente la disposizione disciplinare di grado immediatamente superiore”. Il sintagma “azioni gravemente riprovevoli o contrarie al buon andamento della Associazione” è una formula generale che impone all’autorità giudiziaria di compiere un giudizio di gravità in relazione allo specifico comportamento tenuto dall’associato mentre l’applicazione della sanzione di grado immediatamente superiore in caso di inosservanza di un provvedimento disciplinare è una disposizione specifica, che priva l’autorità giudiziaria della possibilità di compiere il predetto giudizio di gravità e che impone solamente l’effettuazione di una valutazione di corrispondenza tra il contenuto di un provvedimento disciplinare e la condotta tenuta dall’associato, corrispondenza che deve essere in ogni caso esaminata alla luce del principio di buona fede;
– considerato che i fatti posti a fondamento delle deliberazioni impugnate sono descritti genericamente ovvero sono inidonei a giustificare l’esclusione del socio. Nello specifico si osserva che: 1) l’addebito di cui alla lettera a) (l’associato si è rifiutato “di presenziare ad una convocazione utile per affrontare uno dei numerosissimi ricorsi presentati”) è manifestamente generico, non essendovi alcuna specificazione in merito alla data dell’incontro o alla tematica da affrontare, ed è inidoneo ad infliggere una lesione significativa alle finalità statuarie dell’associazione; 2) l’addebito di cui alla lettera b) (l’associato ha contestato un “giudizio motivato” espresso dal Collegio dei probiviri dell’associazione) è manifestamente generico, non essendovi alcuna specificazione circa il “giudizio” espresso dal Collegio dei probiviri e la natura e la tipologia della contestazione effettuata. A ciò si aggiunga che anche il “giudizio” del Collegio dei probiviri può essere oggetto di critica e che l’esercizio del diritto di critica scrimina l’illeceità dell’offesa nell’ipotesi in cui sia rispettato il principio della continenza espressiva e il requisito della verità oggettiva della notizia, almeno nella sua dimensione putativa; 3) l’addebito di cui alla lettera c) (“l’associato ha violato la normativa antifumo) è manifestamente generico, non essendovi alcuna specificazione in merito alla data e al luogo della trasgressione e al numero di volte in cui l’interessato ha violato la normativa. Inoltre, la gravità della sanzione comminata non è proporzionata al comportamento addebitato all’associato; 4) l’addebito di cui alla lettera d) (l’associato, sospeso dall’associazione per un arco temporale di 6 mesi, durante il periodo di sospensione è rimasto all’interno dei luoghi dell’associazione oltre il tempo concesso dall’autorità giudiziaria per la consultazione della documentazione indicata nell’ordinanza del 23.12.2024 – ordinanza emessa dal Tribunale di Cremona all’esito del procedimento n. r.g. 1967/2024 – ed è rimasto all’interno dei luoghi dell’associazione per scopi differenti rispetto a quelli di natura consultiva) è generico, in quanto non è specificato alcun giorno di permanenza all’interno dei luoghi dell’associazione né gli “scopi differenti rispetto a quelli di natura consultiva”, è inesatto, poiché l’ordinanza emessa dal Tribunale di Cremona non ha stabilito un tempo di permanenza massimo all’interno dei luoghi dell’associazione ma ha individuato un arco temporale di consultazione della documentazione dell’associazione (“nei limiti dell’orario di apertura dell’ufficio di segreteria”) ed è mosso in violazione del principio di buona fede. Infatti, nell’ipotesi in cui la documentazione attestante la permanenza del sig. Alberto Corazzi all’interno dei luoghi dell’associazione potesse integrare il generico addebito contenuto nel provvedimento di esclusione, emergerebbe che l’associato, dopo la consultazione della citata documentazione, si è mediamente trattenuto nel parcheggio della resistente per qualche decina di minuti (cfr. doc. n. 73 di parte ricorrente). Da un lato, la permanenza nel parcheggio non sembra integrare una violazione del provvedimento di sospensione del 30.11.2024, non avendo il ricorrente fruito di alcun servizio dell’associazione ma avendo semplicemente lasciato lentamente i luoghi della stessa, ai quali poteva legittimamente accedere in ragione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Cremona; dall’altro, l’irrogazione della sanzione espulsiva causata dal modesto ritardato allontanamento dai luoghi dell’associazione integra un abuso del diritto o un comportamento contrario al principio di buona fede in senso oggettivo, che impone la salvaguardia dell’utilità della controparte nei limiti dell’apprezzabile sacrificio. Il fatto che dopo l’uscita dalla segreteria dell’associazione il ricorrente abbia registrato un filmato – il cui contenuto non è specificato nel provvedimento espulsivo ma verosimilmente relativo allo stato di manutenzione di una cancellata – è una circostanza irrilevante, inidonea a integrare una violazione del provvedimento di sospensione del 30.11.2024 e priva di qualsivoglia disvalore; 5) l’addebito di cui alla lettera e) (l’associato in data 28.5.2025 ha inviato “lettere denigratorie alle autorità cittadine nelle quali, utilizzando una terminologia giuridicamente discutibile, insinua che le suddette autorità avrebbero, accettando un invito da parte del Consiglio direttivo, partecipato ad una cena con persone indegne di sedere al loro tavolo. Successivamente l’associato ha pubblicato le predette lettere denigratorie sulla “chat dei soci Baldesio”) è generico, non essendovi alcuna precisazione in merito alle missive inviate, al linguaggio utilizzato e alle circostanze vagamente accennate nel provvedimento espulsivo. La genericità dell’addebito impedisce il compimento di valutazioni in tema di esercizio del diritto di critica e di proporzionalità tra la sanzione comminata e il comportamento posto in essere dall’associato; l’addebito di cui alla lettera f) (l’associato, durante il tempo concesso dall’autorità giudiziaria per la consultazione della documentazione indicata nell’ordinanza del 23.12.2024, ha trattato i dipendenti dell’associazione in modo irrispettoso, registrando di nascosto le conversazioni avute con gli stessi) è generico, non essendovi alcuna precisazione circa la condotta concretamente tenuta dall’associato, il linguaggio utilizzato, i soggetti coinvolti dal comportamento irrispettoso e le conversazioni registrate. L’omessa specificazione della natura delle conversazioni registrate impedisce al giudicante qualsivoglia valutazione in tema di liceità della condotta (si ricorda che la registrazione occulta dei dialoghi è lecita quantomeno nel caso in cui sia effettuata allo scopo di difendere un diritto in giudizio);
– considerato che l’esclusione del sig. Alberto Corazzi dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Baldesio è causa di un pregiudizio irreparabile per il socio, giacché il danno derivante dall’esclusione non è ristorabile in forma specifica ex art. 2058 c.c. e il bene della vita pregiudicato è insuscettibile di una valutazione patrimoniale;
P.Q.M.
sospende l’efficacia esecutiva della delibera della Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Baldesio del 19.6.2025 avente ad oggetto l’esclusione del sig. Alberto Corazzi dall’associazione.
Si comunichi.
Cremona, 15/02/2026
Il giudice
Daniele Moro






























