”Il giudice Benedetta Fattori del Tribunale di Cremona ordina alla parte resistente di consentire alla parte ricorrente di consultare, anche per il tramite di un professionista di sua fiducia, (previo mascheramento – da eseguirsi a cura e spese della resistente- di eventuali dati personali sensibili) la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale relativa alla associazione, riferibile agli anni dal 2019 al 2024, e in particolare: i documenti contabili (registro delle entrate e delle uscite, bilanci consuntivi e preventivi), i registri IVA, gli estratti conto bancari, le fatture attive e passive e tutti i contratti in cui sia parte l’associazione. Ordina di estrarre copia, a proprie spese, della documentazione già offerta in visione. Le operazioni dovranno avvenire presso il luogo in cui i documenti sono custoditi, per tre giorni alla settimana (da individuarsi di comune accordo tra le parti) nei limiti dell’orario di apertura dell’ufficio di segreteria, per un arco temporale complessivo di mesi tre”.
La parte resistente è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Baldesio. La parte ricorrente è formata dai soci Alberto Corazzi, Federico Cerra e Paola Arisi che avevano promosso una causa civile contro il più antico sodalizio remiero di Cremona perché non veniva concesso il libero accesso agli atti amministrativi.
Corazzi esulta: ”E’ una vittoria piena che dimostra la legittimità delle nostre richieste. Ed è una vittoria per tutti i soci della Baldesio che chiedono trasparenza nella gestione”.
La sentenza condanna la Baldesio a rifondere ”alla parte ricorrente 1/3 delle spese di lite che si liquidano, per tale quota, in complessivi euro 1076,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Iva e CPA se e in quanto dovute, come per legge, con compensazione della restante quota.
La sentenza è stata inviata oggi via mail all’avvocato Andrea Mina che ha promosso la causa per conto dei tre soci ricorrenti. La Baldesio era difesa dall’avvocato Federico Tresoldi.
”La Baldesio – recita in premessa la sentenza – deve consentire l’esame dei libri dell’associazione e di tutta la documentazione amministrativa, contabile e fiscale (come meglio specificata in ricorso), relativa al periodo compreso tra l’anno 2014 e l’anno 2024, ovvero, in subordine, relativa al periodo compreso tra l’anno 2019 e l’anno 2024, anche per il tramite di un professionista di fiducia, con facoltà di estrarre copia della documentazione. A supporto della domanda, i ricorrenti deducevano di essere soci della Baldesio e di avere interesse a esercitare un controllo sulla gestione, avendo a tal fine inoltrato diverse richieste all’organo gestorio dell’ente, senza tuttavia ricevere riscontro favorevole. Integrato il contraddittorio per ordine del Giudice, con memoria depositata l’11/12/2024, si costituiva in giudizio la Canottieri Baldesio chiedendo di rigettare la domanda ovvero, in subordine, di circoscriverne il contenuto – sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale – e disciplinarne le modalità attuative, anche a tutela del diritto di riservatezza. Deduceva la parte resistente che, prima della proposizione del giudizio, Alberto Corazzi aveva formulato istanze di ostensione del tutto generiche ed esplorative, riguardanti una significativa mole di documentazione. Le richieste, ad avviso della resistente, erano peraltro prive di concreta motivazione, tanto da risultare emulative e, pertanto, non erano state accolte. Quanto, invece, alle posizioni di Federico Cerra e Paola Arisi, la Baldesio evidenziava di aver accolto le richieste di esibizione, compatibilmente con gli orari e le disponibilità dell’ufficio, dovendosi garantire il regolare svolgersi dell’attività ordinaria dell’associazione”.
”Poste queste premesse – prosegue la sentenza – Canottieri Baldesio chiedeva il rigetto della domanda cautelare per insussistenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris. In ogni caso, deduceva la resistente, la pretesa attorea (dei tre soci ndr) così come formulata doveva essere adeguatamente calibrata nell’oggetto e nell’estensione, in quanto formulata anche con riferimento a documenti estranei al diritto di visione facente capo ai soci; la domanda cautelare, inoltre, ad avviso della parte convenuta (cioè la Baldesio ndr) doveva essere opportunamente determinata nelle modalità esecutive, in quanto idonea a disvelare inutilmente dati sensibili coperti da privacy”.
”All’udienza del 19/12/2024, dopo ampia discussione – recita la sentanza – la parte ricorrente precisava che l’interesse dei soci riguardava prevalentemente la gestione patrimoniale dell’associazione e, pertanto, i documenti ad essa connessi, relativamente quantomeno all’ultimo periodo dal 2019 al 2024, essendovi il sospetto di irregolarità. Il Giudice, ritenuto non necessario procedere all’istruzione della causa assumendo informatori, riservava la decisione”.
”Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto” sentenzia il Giudice.
”Nella fattispecie sottoposta all’odierno vaglio giudiziale – spiega il Giudice – la posizione soggettiva azionata dalla parte ricorrente rinviene espressamente il proprio fondamento nella lesione del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione associativa”.
”In punto – chiarisce il Giudice – deve rammentarsi che i soci di una associazione sportiva dilettantistica (“ASD“) vantano il diritto di accedere ai libri sociali e, più in generale, alla documentazione contabile e amministrativa per esercitare un controllo sull’attività dell’ente e per verificare la gestione degli amministratori, a presidio della trasparenza associativa. Tale prerogativa può essere espressamente riconosciuta e regolata dallo statuto dell’associazione e deve, in ogni caso, essere garantita quale declinazione del principio di democraticità e del diritto degli associati di partecipare alla vita associativa, anche in considerazione degli obblighi su di essi gravanti. Inteso in questi termini, il diritto di accesso alla documentazione contabile e amministrativa può essere tutelato, in via cautelare, attraverso provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. aventi contenuto condannatorio, così come affermato dalla consolidata giurisprudenza in relazione alle pretese avanzate dai soci di una società di capitali in virtù del dettato dell’art. 2476, 2° comma, c.c… Questo approdo ermeneutico può applicarsi anche nel contesto di un’associazione sportiva dilettantistica – quale è l’odierna resistente – in virtù delle già citate garanzie connesse ai principi di trasparenza e democrazia interna. L’assunto si fonda sul presupposto dell’assenza nel vigente sistema di rimedi cautelari tipici idonei a presidiare in modo pieno ed efficace il diritto all’informazione de quo e, dunque, a soddisfare la pretesa azionata dall’associato che non partecipa all’amministrazione dell’ASD”.
”Cionondimeno, anche nella specifica fattispecie oggetto della predetta richiesta cautelare, l’emissione della tutela ex art. 700 c.p.c. è in ogni caso subordinata alla sussistenza, nella situazione concreta, dei presupposti generali del fumus boni iuris e del periculum in quanto al primo requisito – chiarisce il Giudice – può ritenersi che, salve ipotesi eccezionali, il semplice mancato accoglimento dell’istanza di accesso presentata da un socio determini la fondatezza del ricorso, dando riscontro della verosimile esistenza della pretesa in contestazione”.
”Sul versante del periculum in mora, invece, – scrive il Giudice – la giurisprudenza ha messo in evidenza che il procrastinarsi dell’ingiustificato diniego all’accesso agli atti opposto al richidente lede il suo diritto di informativa strumentale a rendere pieno ed effettivo l’esercizio del suo potere di verifica della gestione. Ciò è sufficiente a rendere urgente il concreto espletamento del diritto di controllo ispettivo, che finirebbe per essere vanificato se assoggettato ai tempi di un giudizio di cognizione ordinario, che possono presumibilmente estendersi oltre la durata di un singolo esercizio. L’attesa necessaria per far valere il diritto, infatti, potrebbe determinare, nelle more, il protrarsi di atti di mala gestio con pregiudizio dell’attività comune e, di conseguenza, degli interessi facenti capo ai membri della ASD. Applicando i suesposti principi nel caso di specie, appare provato documentalmente e, peraltro, non contestato, che i tre ricorrenti hanno formulato richieste di accesso alla documentazione afferente alla vita e all’attività associativa. Più in dettaglio, l’istanza di Federico Cerra è stata parzialmente accolta, benché questi lamenti di non aver potuto esercitare tutte le prerogative rientranti nel suo diritto e, in particolare, quella di estrarre copia della documentazione visionata. La domanda di Paola Arisi, invece, è stata oggetto di formale accoglimento ma, in concreto, non è stata esercitata, non essendo le parti riuscite a individuare le modalità esecutive. Infine, le plurime richieste di Alberto Corazzi, avanzate sin dal maggio del 2023, sono rimaste prive di riscontro o hanno avuto esito negativo tanto che il ricorrente non ha potuto accedere alle informazioni richieste”.
”Ne consegue – così recita la sentanza – che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare. Nondimeno, ritiene questo Giudice che il diritto dell’associato di prendere visione della documentazione associativa non possa modularsi alla stregua di un diritto a estensione indefinita, privo di limiti nel contenuto e nelle caratteristiche. Innanzitutto, affermato in termini generali il diritto degli associati, deve precisarsi che, in applicazione del principio generale di buona fede, esulano dal diritto di accesso quelle pretese che si concretizzano in richieste di ostensione documentale volte palesemente a fini antisociali o a turbare od ostacolare l’attività di gestione. Difatti, in forza del generale divieto di abuso del diritto, immanente nel sistema, la titolarità di una posizione giuridica soggettiva attiva non attribuisce un potere incondizionato di realizzare tutte le condotte che la norma attributiva del potere astrattamente consente; la titolarità del diritto è, di contro, sempre condizionata allo scopo per il quale il diritto stesso è riconosciuto, nel necessario contemperamento delle esigenze rilevanti in un determinato contesto sociale. Ciò risulta tanto più vero nell’ambito di un giudizio cautelare ove l’azione può essere accolta nei limiti in cui sussista, in concreto, un periculum di pregiudizio (imminente e irreparabile) degli interessi esposti”.
”Circoscrivendo, dunque, l’oggetto della odierna pretesa finalizzata alla salvaguardia della trasparenza associativa – recita la sentenza – deve tenersi conto che Alberto Corazzi, in varie missive (a partire dal 6 maggio 2023, v. doc. 2 parte ricorrente) e all’assemblea dei soci del 23 settembre 2023 ha esposto un sospetto di presunta irregolarità dell’attività economica e contabile; siffatta preoccupazione è ascrivibile anche agli altri odierni ricorrenti, per omogeneità delle posizioni giuridiche, tenuto conto anche di quanto ribadito in udienza. Ebbene, ad avviso di questo Giudice, il predetto elemento opera alla stregua di limite funzionale del diritto di ostensione azionato, dovendosi necessariamente correlare l’accoglimento della pretesa cautelare all’interesse ad essa sotteso, al fine di escludere pratiche meramente emulatorie o abusive, che non possono trovare tutela”.
”In quest’ottica, espungendo richieste inutilmente invasive e defatigatorie, le quali avrebbero l’effetto di paralizzare l’attività ordinaria dell’ente convogliando il personale nell’evasione dell’istanza di accesso, sotto il profilo temporale (i.e. degli esercizi di riferimento) – questo ili limite stabilito dal Giudice – l’ostensione dovrà essere opportunamente circoscritta alla documentazione afferente all’intervallo di tempo tra il 2019 e il 2024, avendo la parte ricorrente esposto di avere perplessità sulla gestione attuata nell’ultimo periodo così circoscritto. In questo contesto, non può disporsi un irrazionale allargamento della visibilità alla documentazione antecedente e remota, in mancanza di un serio interesse, in quanto ciò si rivelerebbe privo di giustificazione diversa dall’animus nocendi. Parimenti, nel necessario bilanciamento tra i due interessi qui contrapposti, la finalità del diritto di accesso e l’interesse sottostante alla domanda cautelare devono orientare anche l’individuazione dei documenti visionabili (e riproducibili). Al contempo, va, altresì, valutato come la resistente non abbia specificamente illustrato i motivi della propria contrarietà a che al ricorrente sia consentita la possibilità di visionare la predetta documentazione, allegando una generica pretestuosità e la esigenza di riservatezza. Deve rimarcarsi a proposito che il controllo democratico, se correttamente esercitato, in considerazione della finalità legittima di controllo di corretta gestione contabile e patrimoniale, prevale su generiche limitazioni o contestazioni; resta fermo che eventuali esigenze di riservatezza della associazione, in ossequio al principio di proporzionalità, possono trovare adeguata tutela attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei dati personali c.d. sensibili (da individuarsi secondo la previsione del GDPR) presenti nella documentazione.
”Orbene, nel ricostruire l’estensione oggettiva del diritto – scrive il Giudice – non può che farsi riferimento all’elenco contenuto nella richiesta di accesso formulata il 15 ottobre 2024, come da domanda (doc. 43 parte ricorrente), calibrando la condanna sull’interesse del ricorrente alla visione della documentazione attinente alla gestione patrimoniale dell’ente, tenendo al contempo in considerazione i rilievi della parte resistente. Deve pertanto espungersi il carteggio pubblico e/o comunque irrilevante in rapporto all’interesse azionato (ad esempio: lo statuto dell’associazione, che è pubblicato sul sito internet dell’associazione; il libro dei soci; il libro dei verbali delle assemblee, che riporta le decisioni adottate dall’assemblea); più in generale, anche dando concretezza alla categoria generale della “documentazione contabile e amministrativa“, deve escludersi l’ostensione di tutti quei documenti che non possono in alcun modo soddisfare le esigenze del ricorrente, non riportando aspetti gestori e/o economici rilevanti. L’odierna condanna cautelare deve pertanto investire esclusivamente la documentazione contrattuale, contabile e fiscale dell’ente di seguito elencata: i documenti contabili (registro delle entrate e delle uscite, bilanci consuntivi e preventivi), i registri IVA, le fatture attive e passive e tutti i contratti in cui sia parte la associazione; il tutto, come sopra precisato, con riferimento agli anni dal 2019 al 2024. L‘ accesso deve potersi estendere altresì agli estratti conto bancari, la cui ostensione risulta strumentale all’esercizio del potere di controllo accordato all’associato, non potendo trovare accoglimento le generiche contestazioni dell‘ ASD. Invero, con riferimento ai confini dell’obbligo complessivo gravante sulla associazione e alle modalità attuative, nessuna delle parti ha fatto riferimento a una – pur ipotizzabile – disposizione statutaria che disciplini in modo puntuale l’esercizio e
28 risposte
E come direbbe Emilio Fede nei momenti di massimo splendore: ” che figura di…m”!
Quanto tempo perso per nulla. Questi novelli Di Pietro cosa pensano di trovare nella documentazione, una nuova Mani Pulite? Protagonismo e complottismo, i mali del millenio.
Egregio Adami
far valere i propri diritti per lei sarebbe tempo perso?
Non la pensa come lei il giudice che ha condannato la Baldesio.
Noi siamo Soci non magistrati.
Non speriamo niente.
Esercitiamo solo i nostri diritti
Per poterlo fare abbiamo dovuto rivolgerci al Tribunale pagando di tasca nostra.
Lo abbiamo fatto anche per lei caro Adami.
Se poi troveremo qualche irregolarità le assicuro che informeremo tutti i soci.
Buon anno
Per me non avete fatto proprio nulla. Non ve l’ho chiesto e non siete autorizzati a dire che lo avete fatto per i soci. Lo avete fatto solo perché vi interessava.
Adami, siamo autorizzati dal Giudice che l’ha scritto nella sentenza.
Lapalissiano che avevamo interesse a farlo.
L’interesse di affermare il diritto di tutti i Soci smascherando l’abuso di potere di chi voleva impedircelo.
Questa vicenda mi fa tornare alla mente il pensiero di Ignazio Silone
“Si può vivere nel paese più democratico della terra, ma se si è interiormente pigri, ottusi, servili, non si è liberi.”
Credo parecchie cose. Tutti sanno delle spese folli del bar che ci sarebbe costato di meno demolirlo e rifarlo nuovo che pagare quasi 2 milioni di € per ristrutturarlo come hanno fatto finta di fare. E 270.000 € di telecamere a noleggio? O 75.000 € per fare 500 di pavimento di autobliccanti attorno al gazebo? A queste domande ci saranno delle risposte.
La Baldesio formalmente. Ma in effetti è il consiglio presieduto da Alberto Guadagnoli responsabile di tutto questo. Loro hanno deciso di comportarsi nel modo che il giudice ha decretato come non corretto. Loro hanno trascinato Corazzi fin qui. È giusto che la nostra società gloriosa e conosciuta in tutta Italia sia ora per colpa loro uno zimbello dopo la vergogna delle magliette? Loro sono responsabili, loro paghino, in tutti i sensi!!! Anche in denaro.
Forse le sfugge il concetto di organo rappresentativo uscito da una votazione.
E a lei Adami sfugge che questo organo rappresentativo ha sfoggiato magliette in cui dà degli Stronzi ai Soci e per questo è stato denunciato per diffamazione
Come le sfugge che per il loro comportamento sono stati condannati da un giudice.
Caro Adami le sfuggono un po’ troppe cose
Ok la sentenza, ma l’organo di controllo dei Revisori, nominato dai soci?
Corazzi 1 – Guada 0
Palla al centro
Ma che cos’ ha da nascondere il consiglio del presidente Guadagnoli? È per una questione di principio che non hanno consentito a Corazzi and Company l’accesso agli atti? Per evitare di Incontrare un noioso e insistente rompiscatole? E così ora che Guadagnoli e il suo consiglio l’hanno pure sospeso per i prossimi mesi saranno costretti a concedere ciò che il giudice ha stabilito: per tre giorni la settimana se lo troveranno lì. Guadagnoli e il suo consiglio, non la Baldesio. Guadagnoli e i suoi sono responsabili di tutto questo e non la Baldesio. Non i soci si devono accollare le conseguenze delle loro scelte e comportamenti. E anche le spese.
Anche a lei sfugge il concetto di organo rappresentativo uscito da elezioni.
Ce lo spieghi lei…
Provi con google, magari è fortunato.
A quindi la chiamano dottor Google
Comunque sono deluso dalla scarsa partecipazione di commenti….mi aspettavo un plebiscito di commenti… spero che si facciano sentire i due miei preferiti…il socio che fa gooooolllll e Giovanni Imperi
Vacanze di Natale alla Baldesio 2025 ! Ci sono tutti gli spassosi ingredienti per un kolossal! Attori che bollywood ci invidia!
Qui più che a Hollywood siamo al circo Togni…. E Comunque perfino la Ferragni ha chiesto pubblicamente scusa.
caro falso Vanzina (art. 494 Codice Penale = reclusione fino ad un anno per falsa identità) lei giudica spassosa una sentenza di un Giudice ?
Le consiglio di riflettere prima di scrivere, perché poi le persone anche se si presenta sotto falso nome la giudicano, magari lo stesso Giudice che la fa così spassare. (la Polizia Postale può risalire agevolmente al suo nominativo)
Corazzi siamo sulla terra non in un romanzo di Asimov. ET chiama terra. ET chiama terra.
Una terra in cui se ti impediscono di esercitare un diritto puoi andare in Tribunale e chiedere venga fatta giustizia.
Quello che è appena accaduto in Baldesio.
Ci sono tutti gli ingredienti per una Mani Pulite Cremonese. Ma il consiglio non si dimette ancora? La cosa più sensata che possono fare è questa. Non si capisce perché stanno tutti sulla barca se era già previsto che colasse a picco come il Titanic già dopo l’assemblea dello statuto. Già in quella occasione si sono messe a nudo tutte le incapacità gestionali e la superficialità del consiglio Guadagnoli. Invece all’assemblea del consuntivo 2023 sono rimasti in sella solo perché hanno messo in atto strategie vergognose per non consentire ai soci una votazione democratica. Vedi audio talmente di bassa qualità che nemmeno si capiva quando si parlava, ordine del giorno capovolto e altro ancora di veramente penoso.
Meglio perdere tempo per allenarsi a tennis per fare sul serio ace invece che scrivere panzane. Le nuvole tutto ok?
Il self diventerà gratis con la vostra futura gestione della Balde?
Già qualcuno lo fa e altri lo facevano…o al meno dei bianchi….
Il vero Ace l’ha fatto il Giudice.
Condivido integralmente il commento che lei definisce panzana.
Piuttosto sig. Panatta perché non si firma con nome e cognome come faccio io ?
Perché non ne ho voglia di farlo.