Crema, auto nuova subito guasta e ferma da 9 mesi

15 Ottobre 2025

Il Codacons di Crema: ”Si parla di crisi dell’automobile: auto che non si vendono e casa automobilistiche che licenziano. Solo che poi una volta che si riesce a vendere una macchina sarebbe il caso di venderla funzionante. Non come accaduto alla signora F.A. che ci ha raccontato la sua disavventura. La donna ha acquistato una vettura nuova pagandola oltre 20mila euro con un corposo finanziamento. Sin da subito l’auto ha iniziato ad avere problemi all’impianto elettrico onde F.A. è stata costretta a riportarla al venditore per la riparazione. Lì è iniziata la sua odissea. La macchina è ferma in officina da oltre nove mesi e nessuno che sappia dire quando e se verrà riparata. Intanto il “tassametro” delle rate del finanziamento corrono…e la povera Signora si ritrova a dover pagarle senza avere la disponibilità della vettura”.

Sono entrati in azione, dunque, i legali del Codacons facendo presente al venditore i diritti della Consumatrice e ottenendo finalmente un impegno alla riparazione della vettura entro un termine preciso.

Codacons: La materia delle garanzie post-vendita è disciplinata dal Codice del Consumo, precisamente nella Parte IV, Titolo III, Capo I e Capo I-bis, agli artt. 128 e seguenti. La garanzia legale è sempre riconosciuta al consumatore e, pertanto, non può essere esclusa o limitata. Il venditore finale è considerato responsabile nei confronti del consumatore anche a causa di un difetto di conformità imputabile ad un passaggio precedente della medesima catena contrattuale distributiva. La garanzia legale ha durata di due anni e tale durata decorre dalla consegna del bene; in ogni caso, l’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna. Attraverso questo strumento il consumatore in primo luogo ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene (c.d. rimedi primari) oppure, se ciò non è possibile, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (c.d. rimedi secondari). Alla garanzia legale può essere aggiunta l’ulteriore garanzia offerta dal produttore o dal venditore (c.d. garanzia convenzionale o commerciale). Tale ulteriore garanzia ha le seguenti caratteristiche: è cumulativa (in quanto si aggiunge a quella legale); è facoltativa (nel senso che si lascia la facoltà al venditore o produttore di prevederla; una volta offerta, il venditore o il produttore resta vincolato ad essa); è libera per quanto concerne la durata e l’oggetto. 

In caso di finanziamento se il contratto di compravendita viene risolto si può ottenere anche la liberazione dal finanziamento e la restituzione delle rate!

Per informazioni sul tema, tutela legale e segnalazioni contattare il Codacons. Info al n.ro3479619322 – codacons.crema@gmail.com 

 

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