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Consulta: bonifica siti inquinati compete alla Regione

4 Agosto 2023

”Con sentenza n. 160 del 24 luglio 2023 la Corte Costituzionale ha disposto l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007)».

La Consulta ha così statuito l’illegittimità costituzionale della predisposizione, da parte del legislatore regionale, di un modello di distribuzione delle competenze decisionali che individua nel Comune territorialmente competente l’ente al quale è assegnata la cura del procedimento amministrativo di bonifica di un sito inquinato, ex art. 242 del d.lgs. 152/06, in quanto contrasterebbe con la volontà espressa del legislatore nazionale che ai sensi del medesimo articolo, invece, ha attribuito tale potere alle Regioni non prevedendo, peraltro, la possibilità della Regione di delegare tali funzioni amministrative ad un altro ente.

Ne deriva che a decorrere dal 27 luglio 2023, giorno successivo alla data di pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale, non potrà più trovare applicazione l’art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30: i Comuni non potranno più esercitare le funzioni relative alle procedure operative ed amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati e le stesse dovranno essere esercitate dalla Regione.

Si precisa che, laddove gli atti amministrativi emanati dai Comuni in esecuzione delle funzioni di cui all’articolo 5 della L.R. 30/2006 siano divenuti definitivi e non più impugnabili, la sentenza non attua una caducazione automatica degli stessi. Diversamente, laddove gli stessi possano essere qualificati quali atti non definitivi, atti endoprocedimentali ovvero ancora sia pendente una eventuale impugnazione dinanzi al TAR (o a diverso giudice competente), gli effetti della sentenza della Consulta si dispiegheranno altresì su tali atti.

Pertanto, le operazioni e gli interventi di bonifica che siano già stati autorizzati sulla base di piani di bonifica già adottati con atto non più impugnabile potranno proseguire senza alcuna interruzione delle attività.

In attesa di definire con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica una modifica normativa risolutiva a livello nazionale, che legittimi l’esercizio da parte dei Comuni delle competenze sopra richiamate in tema di bonifiche, la Regione Lombardia si è attivata predisponendo, in coordinamento con ANCI Lombardia, il decreto n. 11357 del 27 luglio 2023 con cui si forniscono le prime indicazioni discendenti dall’applicazione della sentenza n. 160 del 24/07/2023 della Corte Costituzionale. Inoltre, al fine di attivare una preliminare verifica dello stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica in corso di istruttoria sul territorio, si richiede a tutti i Comuni del territorio lombardo di compilare per ogni procedimento di bonifica in istruttoria una scheda, restituendola a Regione Lombardia entro l’8 settembre 2023.

Inoltre, con riferimento ai progetti di bonifica dei siti orfani finanziati con risorse del PNRR (M2C4, intervento 3.4), si comunica che le tempistiche e le modalità attuative restano inalterate.

Tutte le informazioni che si rendessero necessarie ai fini della compilazione della scheda potranno essere richieste mediante i seguenti contatti:

– infobonifiche@regione.lombardia.it, casella postale attiva a partire dal 3 agosto 2023;

– tel. 02.6765.2695 oppure 02.6765.3334.

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