Scagionata dalle accuse infamanti e pretestuose con le quali era stata sollevata dall’incarico di soprintendente del Teatro Ponchielli di Cremona: il giudice per le indagini preliminari Elisa Mombelli rende giustizia ad Angela Cauzzi, 71 anni, difesa dall’avvocato Isabella Cantalupo, che era accusata di abuso d’ufficio. Le motivazioni della sentenza, depositate a febbraio, allontanano ogni ombra dall’ex responsabile, sollevata dall’incarico e sostituita da Andrea Cigni, voluto dal sindaco Gianluca Galimberti. La sentenza di non luogo a procedere per insussistenza dei fatti, pubblico ministero Chiara Treballi, era stata pronunciata il 13 gennaio, Angela Cauzzi era imputata per avere affidato, senza gara d’appalto e in alcuni casi in situazione di conflitto di interessi, contratti per la fornitura di servizi fonici e di progettazione grafica tra il 2016 e il 2020, Il procedimento è stato originato dall‘esposto presentato il19 maggio 2020 alla procura della Repubblica da un consigliere della Fondazione Teatro Ponchielli. Le indagini hanno sgravato l’imputata da ogni accusa. ‘Dall‘analisi della documentazione contabile acquisita presso la Fondazione e dall‘escussione a sommarie informazioni testimoniali di coloro che, a vario titolo, avevano prestato (e tuttora prestano) la propria attività lavorativa presso la Fondazione medesima – si legge nella sentenza – è emerso che i rapporti commerciali decorrevano, senza interruzione, dall‘anno 2007 e che il presidente del collegio dei revisori dei conti aveva espresso parere favorevole all‘affidamento dell‘incarico pur in presenza di un rapporto di parentela tra il titolare di una ditta e la sovrintendente, trattandosi di una decisione assunta dal consiglio d’amministrazione e non già di una scelta discrezionale della stessa Cauzzi che, peraltro, aveva abbandonato la seduta del 4 aprile 2007 prima che fosse discussa la questione relativa all‘affidamento del servizio fonico che risultava essere, di fatto, l‘unico fornitore dei servizi di questo tipo’. Inoltre, a dimostrazione della buona fede e della trasparenza di Angela Cauzzi, la sentenza precisa che ‘non era mai stata effettuata né una indagine di mercato, né era mai stato pubblicato un bando relativo all‘affidamento dell‘attività di fonico di teatro benché fosse stato più volte suggerito dalla Sovrintendente che sarebbe stato più utile ed economico acquistare la strumentazione relativa alla fonica piuttosto che noleggiarla’. Consiglio della Fondazione e collegio dei revisori dei conti sono sempre stati informati e coinvolti in ogni decisione approvata dai due organismi. E Angela Cauzzi non presenziava al voto per evitare conflitti di interesse.
‘Sintetizzati gli elementi acquisiti in fase di indagine – si legge nelle motivazioni – va preliminarmente rilevato come, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. abbia natura prevalentemente processuale, avendo essenzialmente lo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l‘evidente infondatezza dell‘accusa, allorché vi sia in atti la prova dell‘innocenza dell’imputato, ovvero l‘insufficienza o contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti depongano per un giudizio prognostico circa la loro inidoneità a sostenere l‘accusa in giudizio. In altri termini, il giudice è tenuto a verificare che la piattaforma degli elementi conoscitivi, costituiti dalle prove già raccolte e da quelle che potranno essere verosimilmente acquisite nello sviluppo processuale – secondo una valutazione prognostica ispirata a ragionevolezza – sia munita di una consistenza tale da far ritenere probabile la condanna e da dimostrare, pertanto, l‘effettiva, seppure potenziale, utilità del passaggio alla fase dibattimentale. Pertanto, dovrà essere emessa sentenza di non luogo a procedere quando vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato o ragionevolmente acquisibile in dibattimento non consenta in alcun modo di provare la colpevolezza dell‘imputato’