Ecco perché Angela Cauzzi è stata accusata ingiustamente

5 Marzo 2022

Scagionata dalle accuse infamanti e pretestuose con le quali era stata sollevata dall’incarico di soprintendente del Teatro Ponchielli di Cremona: il giudice per le indagini preliminari Elisa Mombelli rende giustizia ad Angela Cauzzi, 71 anni, difesa dall’avvocato Isabella Cantalupo, che era accusata di abuso d’ufficio. Le motivazioni della sentenza, depositate a febbraio, allontanano ogni ombra dall’ex responsabile,  sollevata dall’incarico e sostituita da Andrea Cigni, voluto dal sindaco Gianluca Galimberti. La sentenza di non luogo a procedere per insussistenza dei fatti, pubblico ministero Chiara Treballi, era stata pronunciata il 13 gennaio,  Angela Cauzzi era imputata per avere affidato, senza gara d’appalto e in alcuni casi in situazione di conflitto di interessi, contratti per la fornitura di servizi fonici e di progettazione grafica tra il 2016 e il 2020, Il procedimento è stato originato dallesposto presentato il19 maggio 2020 alla procura della Repubblica da un consigliere della Fondazione Teatro Ponchielli. Le indagini hanno sgravato l’imputata da ogni accusa.  ‘Dallanalisi della documentazione contabile acquisita presso la Fondazione e dallescussione a sommarie informazioni testimoniali di coloro che, a vario titolo, avevano prestato (e tuttora prestano) la propria attività lavorativa presso la Fondazione medesima  – si legge nella sentenza – è emerso che i rapporti commerciali decorrevano, senza interruzione, dallanno 2007 e che il presidente del collegio dei revisori dei conti aveva espresso parere favorevole allaffidamento dellincarico pur in presenza di un rapporto di parentela tra il titolare di una ditta e la sovrintendente, trattandosi di una decisione assunta dal consiglio d’amministrazione e non già di una scelta discrezionale della stessa Cauzzi che, peraltro, aveva abbandonato la seduta del 4 aprile 2007 prima che fosse discussa la questione relativa allaffidamento del servizio fonico che risultava essere, di fatto, lunico fornitore dei servizi di questo tipo’. Inoltre, a dimostrazione della buona fede e della trasparenza di Angela Cauzzi, la sentenza precisa che ‘non era mai stata effettuata una indagine di mercato, era mai stato pubblicato un bando relativo allaffidamento dellattività di fonico di teatro benché fosse stato più volte suggerito dalla Sovrintendente che sarebbe stato putile ed economico acquistare la strumentazione relativa alla fonica piuttosto che noleggiarla’. Consiglio della Fondazione e collegio dei revisori dei conti sono sempre stati informati e coinvolti in ogni decisione approvata dai due organismi. E Angela Cauzzi non presenziava al voto per evitare conflitti di interesse. 

‘Sintetizzati gli elementi acquisiti in fase di indagine – si legge nelle motivazioni – va preliminarmente rilevato come, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. abbia natura prevalentemente processuale, avendo essenzialmente lo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga levidente infondatezza dellaccusa, allorché vi sia in atti la prova dellinnocenza dell’imputato, ovvero linsufficienza o contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti depongano per un giudizio prognostico circa la loro inidoneità a sostenere laccusa in giudizio. In altri termini, il giudice è tenuto a verificare che la piattaforma degli elementi conoscitivi, costituiti dalle prove già raccolte e da quelle che potranno essere verosimilmente acquisite nello sviluppo processuale secondo una valutazione prognostica ispirata a ragionevolezza sia munita di una consistenza tale da far ritenere probabile la condanna e da dimostrare, pertanto, leffettiva, seppure potenziale, utilità del passaggio alla fase dibattimentale. Pertanto, dovrà essere emessa sentenza di non luogo a procedere quando vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato o ragionevolmente acquisibile in dibattimento non consenta in  alcun modo di provare la colpevolezza dellimputato’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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