Famiglie indebitate, Codacons: ecco come comportarsi

12 Marzo 2025

Con un incremento del 13,6% negli ultimi quattro anni, nel 2024 gli indebitati italiani hanno superato i 29 mila euro di passivo medio pro-capite. Con un incremento del 13,6% negli ultimi quattro anni, nel 2024 gli indebitati italiani hanno superato i 29mila euro di passivo medio pro-capite. Il debito degli italiani, nel primo semestre del 2024 è risultato principalmente maschile (67,9%), con le donne che sono state meno di un terzo degli indebitati (32,1%), di età media di 53 anni e in una fascia compresa tra i 27.987 e i 29.948 euro con il picco raggiunto in aprile e il minimo toccato nel mese di giugno.

Di recente molti consumatori cremonesi si stanno rivolgendo al Codacons in quanto attinti da richieste – anche molto aggressive – di pagamento di società che non c’entrano nulla con le banche o le finanziarie con cui hanno contratto mutui o finanziamenti e che dicono di aver “acquistato il credito”.

Ma com’è possibile?

Codacons: Si tratta della famigerata cessione del credito in blocco e consiste nel trasferimento collettivo di una serie di crediti da un soggetto cedente (generalmente una banca) a un soggetto cessionario, senza la necessità di notificare singolarmente ciascun debitore ceduto. Ciò è possibile grazie alla pubblicità legale che avviene attraverso l’iscrizione nei registri ufficiali e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Questo tipo di operazione si differenzia dalla cessione ordinaria di crediti, in cui è necessario notificare ciascun debitore del trasferimento. La cessione in blocco è una soluzione molto utilizzata per la gestione di portafogli di crediti deteriorati (NPL), consentendo alle banche di liberarsi di attività poco performanti in modo rapido ed efficiente.

Questo significa che vi sono delle società che acquistano interi pacchetti di crediti “in saldo” e poi si attivano per il recupero.

Attenzione però, è possibile in questi casi liberarsi del debito e sapete perché?

Perché secondo la giurisprudenza “la cessionaria di un credito deve fornire una prova rigorosa della propria legittimazione ad agire, soprattutto in caso di contestazione da parte del debitore ceduto”. Il Tribunale salentino ha, quindi, sottolineato che l’avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito: esso serve solo a esonerare la cessionaria dall’obbligo di notifica individuale della cessione, ma non costituisce prova dell’effettivo trasferimento del credito specifico. È necessario produrre il contratto di cessione o altra documentazione idonea a dimostrare che il credito contestato rientra tra quelli oggetto della cessione. L’onere della prova ricade sulla società cessionaria la quale, di fronte a una contestazione, deve dimostrare documentalmente la propria legittimazione.

Molto spesso la società che acquista in blocco non è in grado di dimostrare quanto richiesto e il debitore viene liberato!!!

Per informazioni sul tema denunce e segnalazioni: codacons.cremona@gmail.comcodacons.crema@gmail.com e telefono 347 9619322″.

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