Il giudice del Tribunale di Cremona Daniele Moro ha accolto il ricorso di Alberto Corazzi contro la sua radiazione dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Baldesio, stabilita dalla delibera del 19 giugno 2025 e ne sospende l’efficacia. La sentenza reca la data del 15 febbraio. Tre giorni prima si era tenuta l’udienza.
«In questa vicenda io ho solo chiesto che fossero rispettati i miei diritti di socio. Prima un giudice ha riconosciuto il mio diritto ad accedere ai documenti dell’associazione, diritto che questo Consiglio mi negava. Poi, in sede penale, sono stato prosciolto da un giudice su una denuncia presentata dagli stessi consiglieri, perché il fatto non sussiste. Oggi il giudice Moro è intervenuto con un provvedimento netto, sospendendo la mia radiazione per evitare che i miei diritti venissero compromessi in modo irreparabile e richiamando con chiarezza che non si può colpire un socio con addebiti generici, sproporzionati e privi di reale consistenza. Dal provvedimento emerge con evidenza come le motivazioni poste a fondamento dell’esclusione risultino infondate e come traspaia un uso distorto degli strumenti disciplinari, con profili di abuso del diritto e un comportamento non corretto da parte degli organi decisori, soprattutto nel momento in cui era mio pieno diritto accedere alla Baldesio sulla base di una precedente decisione giudiziaria. Sono tre decisioni di tre giudici diversi, ma raccontano la stessa cosa: quando ci si affida alla giustizia, la verità trova sempre la sua strada. Rientro quindi a testa alta nella Baldesio, non per aver vinto uno scontro, ma perché è stato riaffermato un principio: i diritti dei soci non possono essere compressi né piegati a logiche punitive. La mia vicenda non è mai stata uno scontro personale: continuerò semplicemente, con coerenza e rispetto, a vigilare affinché i diritti di tutti i soci siano sempre tutelati da chi è chiamato a rappresentarli. Questa è la vittoria di Spartaco».
«Negli ultimi due anni – commenta Corazzi – ho subito una sequenza di azioni legali e disciplinari volute dal Consiglio Direttivo, tutte pagate con i soldi dei soci. I tribunali però hanno parlato con chiarezza. Un giudice ha riconosciuto il mio diritto ad accedere agli atti contabili e amministrativi della Baldesio, diritto che il Consiglio mi aveva negato, ordinando l’accesso alla documentazione e riaffermando il principio di trasparenza verso i soci (giudice Benedetta Fattori, 23.12.2024). In sede penale una denuncia contro di me si è conclusa con l’archiviazione perché il fatto non sussiste: nessun reato, nessuna condotta illecita (gip Pierpaolo Beluzzi, 16.01.2026). Successivamente la mia radiazione è stata sospesa dal Tribunale perché fondata su addebiti generici, sproporzionati e inconsistenti, con un richiamo esplicito alla mancanza di specificità e al principio di buona fede (giudice Daniele Moro, 15.02.2026). In un altro procedimento, la magistratura ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per chiudere la vicenda, disponendo ulteriori indagini su comportamenti contestati ai consiglieri (gip Elisa Mombelli, 16.08.2025)».
«Questi non sono slogan né interpretazioni personali – precisa Corazzi – sono decisioni giudiziarie, firmate da magistrati diversi, che raccontano tutte la stessa realtà. Le accuse costruite contro di me sono cadute l’una dopo l’altra» puntualizza Corazzi.
«E i signori Probiviri? Il giudice Moro ha smontato punto per punto il loro provvedimento di espulsione: addebiti generici, inconsistenti, sproporzionati, privi dei presupposti necessari (giudice Daniele Moro, 15.02.2026). Questo dovrebbe bastare a farli riflettere» conclude Corazzi.
Ecco il testo della sentenza.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato, dott. Daniele Moro,
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2369-1/2025
a scioglimento della riserva del 12.2.2026;
– premesso che l’accoglimento della richiesta cautelare presuppone una valutazione prognostica ad esito positivo in merito alla verosimile fondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio di merito (cd. fumus boni iuris) e all’esistenza di un pericolo attuale di un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dalla sussistente e perdurante situazione di antigiuridicità;
– rilevato che il sig. Alberto Corazzi è stato escluso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Baldesio per le seguenti motivazioni: a) l’associato si è rifiutato “di presenziare ad una convocazione utile per affrontare uno dei numerosissimi ricorsi presentati”; b) l’associato ha contestato un “giudizio motivato” espresso dal Collegio dei probiviri dell’associazione; c) l’associato ha violato la normativa antifumo; d) l’associato, sospeso dall’associazione per un arco temporale di 6 mesi, durante il periodo di sospensione è rimasto all’interno dei luoghi dell’associazione oltre il tempo concesso dall’autorità giudiziaria per la consultazione della documentazione indicata nell’ordinanza del 23.12.2024 – ordinanza emessa dal Tribunale di Cremona all’esito del procedimento n. r.g. 1967/2024 – ed è rimasto all’interno dei luoghi dell’associazione per scopi differenti rispetto a quelli di natura consultiva; e) l’associato in data 28.5.2025 ha inviato “lettere denigratorie alle autorità cittadine nelle quali, utilizzando una terminologia giuridicamente discutibile, insinua che le suddette autorità avrebbero, accettando un invito da parte del Consiglio direttivo, partecipato ad una cena con persone indegne di sedere al loro tavolo”. Successivamente l’associato ha pubblicato le predette lettere denigratorie sulla “chat dei soci Baldesio”; f) l’associato, durante il tempo concesso dall’autorità giudiziaria per la consultazione della documentazione indicata nell’ordinanza del 23.12.2024, ha trattato i dipendenti dell’associazione in modo irrispettoso, registrando di nascosto le conversazioni avute con gli stessi;
– rilevato che il Tribunale deve valutare esclusivamente i fatti posti a fondamento della deliberazione di esclusione, sicché sono irrilevanti le circostanze allegate dalla resistente nel presente giudizio non menzionate nella deliberazione. Invero la comunicazione della deliberazione di esclusione è finalizzata all’illustrazione delle ragioni giustificative della decisione assunta dall’organo deliberante e sulla base di siffatte ragioni l’escluso deve articolare le proprie difese. La prevenitva contestazione di alcuni addebiti all’associato è di per sé irrilevante, giacché tali addebiti possono non coincidere con quelli fondanti la deliberazione di esclusione, potendo l’organo deliberante assumere le proprie determinazioni non valutando alcuni addebiti o basandosi soltanto su alcuni di essi. Si precisa che un fatto può essere considerato posto a fondamento della deliberazione solamente nell’ipotesi in cui la descrizione del medesimo consenta l’individuazione di una specifica condotta. Fatti generici potenzialmente illustrativi di plurimi comportamenti collocabili in spazi e tempi indeterminati devono essere ritenuti tamquam non essent;
– rilevato che la resistente è onerata della dimostrazione dell’esistenza dei fatti posti a fondamento della deliberazione;
– condiviso il principio di diritto espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nell’ordinanza n. 2117 del 22.1.2024 secondo cui “il giudice adito per l’invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi – ai sensi dell’art.24, comma 3, c.c. – è tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall’atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo; in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente “post factum”, il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest’ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all’associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione”;
– considerato che l’art. 9 dello Statuto dell’associazione e l’art. 21 dei “diritti e doveri dei soci” – articoli espressamente richiamati nel provvedimento di esclusione – prevedono rispettivamente che: “la qualifica di Socio si perde…per esclusione a causa di azioni gravemente riprovevoli o contrarie al buon andamento della Associazione” e “le sanzioni per i trasgressori dello Statuto, del Regolamento, delle delibere del Consiglio dei Probiviri delegati dei singoli settori, sono: ammonizione scritta, ammenda, sospensione e radiazione…Nel caso di mancata osservanza di un provvedimento disciplinare si applica a carico dell’inadempiente la disposizione disciplinare di grado immediatamente superiore”. Il sintagma “azioni gravemente riprovevoli o contrarie al buon andamento della Associazione” è una formula generale che impone all’autorità giudiziaria di compiere un giudizio di gravità in relazione allo specifico comportamento tenuto dall’associato mentre l’applicazione della sanzione di grado immediatamente superiore in caso di inosservanza di un provvedimento disciplinare è una disposizione specifica, che priva l’autorità giudiziaria della possibilità di compiere il predetto giudizio di gravità e che impone solamente l’effettuazione di una valutazione di corrispondenza tra il contenuto di un provvedimento disciplinare e la condotta tenuta dall’associato, corrispondenza che deve essere in ogni caso esaminata alla luce del principio di buona fede;
– considerato che i fatti posti a fondamento delle deliberazioni impugnate sono descritti genericamente ovvero sono inidonei a giustificare l’esclusione del socio. Nello specifico si osserva che: 1) l’addebito di cui alla lettera a) (l’associato si è rifiutato “di presenziare ad una convocazione utile per affrontare uno dei numerosissimi ricorsi presentati”) è manifestamente generico, non essendovi alcuna specificazione in merito alla data dell’incontro o alla tematica da affrontare, ed è inidoneo ad infliggere una lesione significativa alle finalità statuarie dell’associazione; 2) l’addebito di cui alla lettera b) (l’associato ha contestato un “giudizio motivato” espresso dal Collegio dei probiviri dell’associazione) è manifestamente generico, non essendovi alcuna specificazione circa il “giudizio” espresso dal Collegio dei probiviri e la natura e la tipologia della contestazione effettuata. A ciò si aggiunga che anche il “giudizio” del Collegio dei probiviri può essere oggetto di critica e che l’esercizio del diritto di critica scrimina l’illeceità dell’offesa nell’ipotesi in cui sia rispettato il principio della continenza espressiva e il requisito della verità oggettiva della notizia, almeno nella sua dimensione putativa; 3) l’addebito di cui alla lettera c) (“l’associato ha violato la normativa antifumo) è manifestamente generico, non essendovi alcuna specificazione in merito alla data e al luogo della trasgressione e al numero di volte in cui l’interessato ha violato la normativa. Inoltre, la gravità della sanzione comminata non è proporzionata al comportamento addebitato all’associato; 4) l’addebito di cui alla lettera d) (l’associato, sospeso dall’associazione per un arco temporale di 6 mesi, durante il periodo di sospensione è rimasto all’interno dei luoghi dell’associazione oltre il tempo concesso dall’autorità giudiziaria per la consultazione della documentazione indicata nell’ordinanza del 23.12.2024 – ordinanza emessa dal Tribunale di Cremona all’esito del procedimento n. r.g. 1967/2024 – ed è rimasto all’interno dei luoghi dell’associazione per scopi differenti rispetto a quelli di natura consultiva) è generico, in quanto non è specificato alcun giorno di permanenza all’interno dei luoghi dell’associazione né gli “scopi differenti rispetto a quelli di natura consultiva”, è inesatto, poiché l’ordinanza emessa dal Tribunale di Cremona non ha stabilito un tempo di permanenza massimo all’interno dei luoghi dell’associazione ma ha individuato un arco temporale di consultazione della documentazione dell’associazione (“nei limiti dell’orario di apertura dell’ufficio di segreteria”) ed è mosso in violazione del principio di buona fede. Infatti, nell’ipotesi in cui la documentazione attestante la permanenza del sig. Alberto Corazzi all’interno dei luoghi dell’associazione potesse integrare il generico addebito contenuto nel provvedimento di esclusione, emergerebbe che l’associato, dopo la consultazione della citata documentazione, si è mediamente trattenuto nel parcheggio della resistente per qualche decina di minuti (cfr. doc. n. 73 di parte ricorrente). Da un lato, la permanenza nel parcheggio non sembra integrare una violazione del provvedimento di sospensione del 30.11.2024, non avendo il ricorrente fruito di alcun servizio dell’associazione ma avendo semplicemente lasciato lentamente i luoghi della stessa, ai quali poteva legittimamente accedere in ragione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Cremona; dall’altro, l’irrogazione della sanzione espulsiva causata dal modesto ritardato allontanamento dai luoghi dell’associazione integra un abuso del diritto o un comportamento contrario al principio di buona fede in senso oggettivo, che impone la salvaguardia dell’utilità della controparte nei limiti dell’apprezzabile sacrificio. Il fatto che dopo l’uscita dalla segreteria dell’associazione il ricorrente abbia registrato un filmato – il cui contenuto non è specificato nel provvedimento espulsivo ma verosimilmente relativo allo stato di manutenzione di una cancellata – è una circostanza irrilevante, inidonea a integrare una violazione del provvedimento di sospensione del 30.11.2024 e priva di qualsivoglia disvalore; 5) l’addebito di cui alla lettera e) (l’associato in data 28.5.2025 ha inviato “lettere denigratorie alle autorità cittadine nelle quali, utilizzando una terminologia giuridicamente discutibile, insinua che le suddette autorità avrebbero, accettando un invito da parte del Consiglio direttivo, partecipato ad una cena con persone indegne di sedere al loro tavolo. Successivamente l’associato ha pubblicato le predette lettere denigratorie sulla “chat dei soci Baldesio”) è generico, non essendovi alcuna precisazione in merito alle missive inviate, al linguaggio utilizzato e alle circostanze vagamente accennate nel provvedimento espulsivo. La genericità dell’addebito impedisce il compimento di valutazioni in tema di esercizio del diritto di critica e di proporzionalità tra la sanzione comminata e il comportamento posto in essere dall’associato; l’addebito di cui alla lettera f) (l’associato, durante il tempo concesso dall’autorità giudiziaria per la consultazione della documentazione indicata nell’ordinanza del 23.12.2024, ha trattato i dipendenti dell’associazione in modo irrispettoso, registrando di nascosto le conversazioni avute con gli stessi) è generico, non essendovi alcuna precisazione circa la condotta concretamente tenuta dall’associato, il linguaggio utilizzato, i soggetti coinvolti dal comportamento irrispettoso e le conversazioni registrate. L’omessa specificazione della natura delle conversazioni registrate impedisce al giudicante qualsivoglia valutazione in tema di liceità della condotta (si ricorda che la registrazione occulta dei dialoghi è lecita quantomeno nel caso in cui sia effettuata allo scopo di difendere un diritto in giudizio);
– considerato che l’esclusione del sig. Alberto Corazzi dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Baldesio è causa di un pregiudizio irreparabile per il socio, giacché il danno derivante dall’esclusione non è ristorabile in forma specifica ex art. 2058 c.c. e il bene della vita pregiudicato è insuscettibile di una valutazione patrimoniale;
P.Q.M.
sospende l’efficacia esecutiva della delibera della Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Baldesio del 19.6.2025 avente ad oggetto l’esclusione del sig. Alberto Corazzi dall’associazione.
Si comunichi.
Cremona, 15/02/2026
Il giudice
Daniele Moro


17 risposte
Quasi 40.000 € (quarantamila euro) tra PEC e parcelle e non ne vincono una. Ci credo che il sig. Corazzi speri che nulla cambi. E poi a maggio sarà ancora lo stesso giudice a valutare per la radiazione. Chissà se anche gli avvocati saranno gli stessi.
Che dire… Ma quale avvocato non circostanzierebbe accuratamente le sue motivazioni? Mi sembra ‘un artigiano più che un professionista. Ma forse non ha potuto fare di più e meglio visto il materiale scarso fornitogli e la pervicacia che ha guidato il consiglio. Per pagare la parcella, a proposito, faranno alla romana? Divideranno la cifra dovuta tra i consiglieri? Con una quota doppia per il presidente se il suo voto vale per due… perché la Baldesio è stata trascinata da questo gruppo di dirigenti, non sono i rappresentanti della nostra società che da anni nuota nel ridicolo! Paghino loro!
Usano i soldi risparmiati del settore nuoto visto che in questi ultimi anni di gestione oculata ne sono stati risparmiati parecchi. Incredibile come il Corazzi così ligio nel cercare il pelo nell’uovo per delle sciocchezze non sia andato a fondo alle vecchie gestioni visto che aveva a portata tutta la documentazione. Come lo spiega visto che è avvezzo a commentare a favore ogni articolo che lo riguarda?
Caro Luca,
quattro giudici le hanno ben spiegato che il problema non era il “pelo nell’uovo”
In quanto ai conti se è socio Baldesio avrà assistito ai miei interventi in assemblea e potrà nuovamente farlo alla prossima… perché io ci sarò.
Vuoi vedere che il giudice Moro, così come la giudice Fattori e tutti gli altri, sono delle toghe rosse?
Si potrebbe fare una parallelo tra il consiglio della Baldesio e il governo. Pur di ottenere i risultati voluti, non si indugia nel cancellare o modificare lo statuto o la costituzione. Statuto o costituzione che ci hanno lungamente accompagnati senza creare danni né problemi. Il consiglio della Baldesio sicuramente andrà a votare SÌ convintamente per non mettere in difficoltà il governo Meloni, ma dopo anche questo affronto da parte dei giudici che ancora una volta hanno dato ragione al socio Corazzi, a maggior ragione alla faccia di tutti.
Non faccio parte della chat più volte citata e incriminata, e sono contento così. Ma sinceramente sarei curioso di vedere se di fronte all’ ennesimo insuccesso spero che alcuni abbiano le ali basse. Corazzi sta avendo ragione su tutta la linea. Possibile non avere avuto mai il minimo dubbio? Cari consiglieri e cari probiviri, cari… perché ci siete costati caro e continuate a costarci. Mano al portafoglio, perché è ora che paghiate e non solo per la vostra insistenza ma soprattutto per i soldi spesi di tasca nostra.
Guardi Sig.ra Laura che il consiglio non ha intrapreso nessuna azione legale, se non una che avrei comunque evitato. I soldi quindi spesi sono serviti per difendersi dai provvedimenti di Corazzi che poiché non gli andavano bene certe azioni, legittimate oltretutto dai soci in assemblea, é andato per vie legali. Se lei solo sapesse un decimo di quanto fatto dal Corazzi non scriverebbe quello che ha scritto si fidi. Ovviamente il giudice decide con gli strumenti della legge ma la legge non può valutare il buon senso ed il buon gusto delle persone, quelle sono innate, o ci sono o non ci sono.
Cordialmente.
non è tanto quello che ha fatto è quello che farà purtroppo…
Il sig. Ernesto C. tenta consapevolmente di manipolare la realtà in un disperato tentativo di minare la mia credibilità.
Ristabiliamo allora la verità, sulla base di ciò che hanno deciso i giudici.
Giudice Benedetta Fattori — ordinanza 23/12/2024
Dopo che per circa due anni le richieste di accesso alla documentazione erano rimaste senza esito, Alberto Corazzi si è rivolto al Tribunale di Cremona. Il giudice ha riconosciuto che i soci di una ASD hanno il diritto di accedere ai libri sociali e alla documentazione contabile e amministrativa per esercitare il controllo sulla gestione, ordinando alla Canottieri Baldesio di consentire a Corazzi la consultazione e l’estrazione di copia della documentazione economica, contabile e bancaria relativa agli anni 2019-2024. 
GIP Elisa Mombelli — provvedimento 26/06/2025
Nel procedimento per diffamazione relativo, tra l’altro, all’episodio della maglietta con frase offensiva indossata al termine di un’assemblea, il giudice ha ritenuto la condotta certamente biasimevole e inutilmente dileggiante. Il provvedimento evidenzia inoltre che il bersaglio dell’esternazione era individuabile in Alberto Corazzi disponendo quindi ulteriori indagini.
GIP Pierpaolo Beluzzi — decreto di archiviazione
Il giudice ha disposto l’archiviazione del procedimento penale promosso dai Consiglieri a carico di Alberto Corazzi per il reato di cui all’art. 684 c.p., stabilendo che IL FATTO NON SUSSISTE. 
Giudice Daniele Moro — ordinanza 15/02/2026
Il Tribunale di Cremona ha sospeso l’efficacia della delibera di esclusione di Alberto Corazzi dalla Canottieri Baldesio. Il giudice ha rilevato che gli addebiti posti a fondamento della radiazione risultano descritti in modo generico oppure inidonei a giustificare l’esclusione e ha richiamato il necessario giudizio di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione espulsiva. Ha inoltre evidenziato, tra l’altro, che la permanenza nel parcheggio dopo la consultazione dei documenti non integra violazione del provvedimento di sospensione e che la registrazione di conversazioni può essere lecita quando finalizzata alla difesa di un diritto. Ritenuto il pregiudizio irreparabile derivante dall’esclusione, il Tribunale ha quindi sospeso la delibera espulsiva.
ciao Ernesto, manipolazione fallita
Alberto Corazzi
Da una parte e dall’altra, ovviamente, si può parlare di buon gusto e buon senso. Tutto nasce da rifiuto che non doveva aver luogo. Perché? Se non c’era nulla da nascondere e temere?
Egregio Sig. Ernesto C………..,
le Sue affermazioni in risposta a Laura risultano francamente più polemiche che chiarificatrici e non contribuiscono a fare luce sui fatti.
Le azioni giudiziarie non sono nate per capriccio, ma come conseguenza di decisioni e comportamenti del Consiglio che il Sig. Alberto Corazzi ha ritenuto lesivi dei propri diritti. Rivolgersi alla magistratura, in uno Stato di diritto, è lo strumento legittimo per tutelarsi. I riconoscimenti ottenuti a suo favore dimostrano che le sue ragioni avevano un fondamento concreto.
Affermare che le spese legali siano servite “solo a difendersi” significa ignorare un punto essenziale: in assenza di atti contestabili, non vi sarebbe stata alcuna necessità di difesa.
Quanto alle allusioni a presunte “COSE FATTE” dal Corazzi, se esistono fatti gravi è doveroso esporli in modo preciso, documentato e assumendosi la responsabilità, oppure portarli nelle sedi competenti. In mancanza di ciò, restano insinuazioni che non giovano né alla trasparenza né alla correttezza del confronto.
Il buon senso e il buon gusto, che Lei richiama, si dimostrano con la chiarezza dei fatti e con l’assunzione personale delle proprie affermazioni, firmandole con nome e COGNOME.
Distinti saluti
Nicola Persico
Ciò che lascia davvero perplessi, al di là di sentenze e parcelle, è il continuo richiamo alla passata gestione del settore nuoto. È possibile che non si riesca ancora ad avere un quadro definitivo e soprattutto veritiero di quella gestione? Possibile che questi continui richiami, con allusioni nemmeno troppo velate, non abbiano riscontri? Come soci dobbiamo proprio pensare ad una mala gestione…?
Nicola, qui non si discute del “passato del nuoto”, ma di fatti molto attuali e clamorosi: ancora volta un giudice ha sconfessato l’operato di questo Consiglio.
Prima mi è stato negato per due anni l’accesso agli atti (poi riconosciuto illegittimo);
poi una denuncia penale nei miei confronti è stata archiviata perché il fatto non sussiste;
infine sono stato espulso e il Tribunale mi ha fatto rientrare sconfessando probiviri e consiglieri attuali.
Questo è il perimetro dell’articolo di Zanolli.
Il resto,come si dice, è un altro film.
Ok, ma siccome si seguita a tornare sull’argomento nuoto…., mi chiedo se mai fosse possibile trovare una verità.
Tutto insabbiato o prescritto
Non mi pronuncio sulla sabbia — non avendo, fortunatamente, abitudini da struzzo — ma sulla prescrizione qualche coordinata giuridica posso offrirla.
Nelle associazioni sportive dilettantistiche la prescrizione non è un interruttore “on/off” valido per ogni situazione: dipende sempre dalla natura dell’atto che si pretende di mettere al riparo dal tempo. Quando una delibera è affetta da vizi radicali — si pensi a oggetto illecito o compressione dei diritti fondamentali del socio — la giurisprudenza è costante nel ritenere che il tempo non svolga alcuna funzione sanante, trattandosi di nullità rilevabile senza strette barriere temporali, o comunque entro un orizzonte molto ampio.
Diverso è il piano della responsabilità degli amministratori: qui il codice civile è meno poetico e più concreto, e prevede l’ordinario termine quinquennale per far valere eventuali profili di mala gestio.
In diritto, insomma, la sabbia può anche scorrere nella clessidra; ma non sempre basta a seppellire i problemi.