Prezzi elettrici manipolati: come Arera procede su A2a

1 Agosto 2025

Il giornale online RivistaEnergia.it spiega nel dettaglio come Arera intede procedere nei confronti della multiutility A2a, accusata di manipolare i prezzi.

Luca Lo Schiavo presenta i 10 punti chiave del procedimento sanzionatorio che Arera ha avviato nei confronti di A2a per presunta manipolazione dei prezzi. Si tratta del primo procedimento sanzionatorio in Italia per trattenimento di capacità nel mercato elettrico italiano del giorno prima.

Con la determinazione DSAI/14/2025 del 25 luglio 2025, l’Autorità ha avviato il primo procedimento sanzionatorio individuale per trattenimento di capacità nel mercato elettrico italiano del giorno prima. L’operatore accusato da Arera di manipolazione di mercato per spingere in alto i prezzi dell’elettricità è A2a.

1. Besseghini l’aveva anticipato

Nel discorso di presentazione della relazione annuale del 17 giugno 2025, il presidente Arera Stefano Besseghini aveva fatto riferimento alla necessità di “rafforzare l’attività di monitoraggio continuo, in grado di dare segnali, anche sanzionatori, al mercato”.

Aggiungendo: l’indagine sul comportamento di mercato nel 2023-24 “deriva ed espande una prima verifica svolta su un solo operatore nel corso del 2022 che ha lasciato intravvedere l’utilità di un approccio più sistemico al tema”.

2. Il metodo è identico, la base legale pure

La determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio applica esattamente lo stesso approccio metodologico dell’indagine 2023-24: regolamento Remit come fonte legale, Linee Guida Acer come riferimento interpretativo, stesse condizioni per identificare il trattenimento economico di capacità.

Non si tratta quindi di un approccio “accademico”, come sostenuto da alcuni produttori con riferimento all’indagine conoscitiva, ma dell’applicazione consolidata della normativa europea per l’integrità e la trasparenza sui mercati energetici all’ingrosso.

La stessa normativa applicata da tutte le autorità di regolazione (si veda una tabella di Acer con tutte le sanzioni irrogate, per la manipolazione del mercato selezionare “art. 5”)

3. Verifiche approfondite con l’operatore

Si è tanto detto (da ultimo nell’audizione del 23 luglio alla Commissione attività produttiva della Camera) che l’indagine Remit sul potenziale trattenimento di capacità di generazione nel biennio 2023-24 era manchevole delle “verifiche caso per caso” previste da Remit; ma Besseghini ha spiegato il valore dell’indagine conoscitiva, promettendo tempi rapidi per queste verifiche anche in eventuale regime di prorogatio, in quanto già decise dalla delibera 302/2025 (punto 2).

Le verifiche del caso A2a del 2022 sono state già condotte con una pre-istruttoria tecnica articolata come si rileva dalla determinazione Dsai appena pubblicata:

  • Audizione del 13 febbraio 2024 sulla strategia di offerta
  • Quattro richieste di informazioni tecniche ed economiche tra febbraio e ottobre 2024
  • Analisi controfattuali multiple condotte con il supporto del Gme
  • Valutazione delle giustificazioni fornite dalla società per la strategia adottata

4. Le giustificazioni di A2a non hanno convinto il regolatore

A2a ha motivato la propria strategia di offerta con 4 obiettivi principali: ottimizzazione del parco elettrico per recuperare costi fissi, copertura dei costi di trasporto gas non inclusi nel premio del capacity market, recupero dei costi di manutenzione, evitare programmi tecnicamente infattibili.

L’Autorità ha ritenuto che tali motivazioni “non paiono rappresentare legittime giustificazioni economiche e/o tecniche ai sensi Remit” per il trattenimento di capacità disponibile.

5. Contestazione precisa, ma numeri omessi

La determinazione documenta con precisione la condotta contestata: offerte di A2a per le proprie unità di generazione a gas con ciclo combinato (Ccgt) a prezzi superiori al costo variabile, strategia per far operare solo le unità di taglia maggiore, mantenimento delle unità minori come “riserva” a prezzi prossimi alle turbogas.

L’impatto sui prezzi è quantificato da Arera nella contestazione inviata ad A2a, ma i valori numerici sono oscurati con “[omissis]” per ragioni di riservatezza nella versione pubblicata, come anche il mese specifico del 2022 a cui si riferisce il fatto contestato.

6. Garanzie procedurali e tempistiche

Come previsto dal Regolamento, il procedimento sanzionatorio di Arera (si rimanda al mio intervento su Quotidiano energia) è uno dei più avanzati in Europa per via della separazione tra fase istruttoria e fase decisoria.

L’atto di avvio del procedimento prevede:

  • la comunicazione del nome del Responsabile del procedimento, una funzionaria molto esperta, responsabile dell’Unità Violazioni della Regolazione Mercati Energetici
  • la durata massima della fase istruttoria: 140 giorni dalla comunicazione di avvio
  • il termine complessivo per l’adozione del provvedimento finale: 250 giorni dalla comunicazione di avvio
  • le garanzie di difesa in termini di contraddittorio scritto e orale per A2a, oltre di accesso agli atti del provvedimento (e ovviamente alla possibilità di impugnare il provvedimento finale al Tar).

7. Onere della prova sugli operatori

La definizione di manipolazione di mercato di Remit è “la conclusione di qualsiasi transazione oppure la trasmissione di qualsiasi ordine di compravendita in prodotti energetici all’ingrosso: (…) ii) che consenta, o sia intesa a consentire, tramite l’azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all’ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l’operazione o che ha impartito l’ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato all’ingrosso in questione” (art. 2 co.2 lett. a punto ii).

Per effetto di quel “a meno che”, spetta all’operatore dimostrare che le proprie motivazioni per offerte superiori al costo marginale sono “legittime” e conformi alle “prassi di mercato ammesse”.

Oltre a quanto ha già provato a spiegare in sede di pre-istruttoria tecnica, A2a avrà quindi l’opportunità di fornire ulteriore documentazione e argomentazioni al responsabile del procedimento, che dovrà concludere la fase istruttoria con le Cri (Comunicazione delle risultanze istruttorie).

8. Precedente e segnale al sistema

Si tratta del primo procedimento Remit per trattenimento di capacità di generazione elettrica in Italia (ma non all’estero, per esempio in Spagna e Regno Unito sono state già adottate decisioni simili con sanzioni di svariati milioni di euro, passate in giudicato o addirittura non impugnate dall’impresa, che si è scusata).

La decisione finale sul caso A2a per i fatti del 2022, attesa a valle della “fase decisoria” in cui il Collegio si pronuncia e A2a può chiedere di essere sentita dal Collegio nella “audizione finale”, costituirà un precedente importante per l’interpretazione della normativa.

Il caso A2a del 2022 è importante perchè rappresenta l’evoluzione dell’approccio Arera dal monitoraggio all’enforcement attivo. L’indagine 2023-24 ha evidenziato comportamenti analoghi in 25-26 operatori, e a valle delle “verifiche caso per caso” la direzione sanzioni e impegni (Dsai) di Arera dovrà decidere se avviare altri procedimenti individuali per i fatti del 2023-24.

9. Rischi di impugnativa e tempi

La contestazione riguarda condotte del 2022. Eventuali ricorsi amministrativi potrebbero appuntarsi su questo aspetto e prolungare la definizione del caso; i margini temporali dell’azione sanzionatoria potrebbero essere un fattore critico da monitorare.

10. Remit e antitrust: due logiche diverse e complementari

Nella recente audizione del 23 luglio c’è stato chi ha sollevato la questione dello scostamento di Arera dalla logica antitrust dell’abuso di posizione dominante. Ma si può dire che Remit è nato proprio per distinguersi nettamente dall’approccio antitrust.

Questo è reso evidente, per esempio, dalle linee guida congiunte (Leitfaden Preisspitzen) delle autorità tedesche della concorrenza (Bundeskartellamt) e della regolazione delle reti (Bundesnetzagentur), che illustrano bene come i due regimi normativi siano complementari e servano due obiettivi diversi: il Remit tutela l’integrità dei mercati e si applica a tutti gli operatori senza necessità di verificare la posizione dominante; l’antitrust vieta l’abuso di posizione dominante  e quindi richiede di verificare l’esistenza di tale posizione.

Bundeskartellamt, per esempio, ha fissato una soglia dell’indice di pivotalità, ma è stata criticata per un metodo troppo semplicistico.

Nel caso A2a, Arera applica il primo approccio: conta l’effetto manipolativo sui prezzi, esattamente come ha fatto Bundesnetzagentur nel caso Energi Danmark (2021, anche questo passato in giudicato), perché semplicemente non è vero che in Germania si applichi solo il diritto antritrust e non anche Remit.


Luca Lo Schiavo esperto di regolazione energetica, collabora con Energy Regulators Regional Association (Erra). È stato direttore del market monitoring in Arera fino a dicembre 2024. Avendo lavorato al procedimento è tenuto a mantenere il riserbo, ma può illustrare quello che contiene la decisione (nella versione pubblica) di avvio del procedimento.

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