Implementare le categorie delle condotte vietate nonché le zone sottoposte a particolare tutela così da rendere aderenti al contesto gli strumenti da mettere in atto per prevenire e reprimere alcuni fenomeni che mettono a rischio la sicurezza in città. Questa la motivazione che ha portato alla modifica, condivisa con le Forze dell’Ordine, dell’art. 34 del Regolamento di Polizia Locale e per la convivenza civile. La nuova formulazione dell’art. 34, illustrata dall’assessore alla Sicurezza Santo Canale, ha ottenuto il parere favorevole della Giunta. Seguirà il passaggio nella Commissione consiliare Coesione sociale e Sicurezza e quindi in Consiglio per l’approvazione definitiva.
Per l’applicazione delle misure a salvaguardia della libera accessibilità e della fruizione da parte dei cittadini, nell’art. 34, così come modificato, vengono individuate le aree del territorio comunale da sottoporre a particolare tutela, nello specifico tutti i parchi ed i giardini storici, il complesso monumentale del Duomo, piazza del Comune, piazza Santa Maria Zaccaria, largo Boccaccino, via Baldesio, il complesso monumentale del Palazzo Comunale, piazza Stradivari, via Lombardini, piazza della Pace e via dei Gonfalonieri, cortile Federico II, il complesso monumentale di Palazzo Cittanova a la Chiesa Sant’Agata, corso Garibaldi, il Museo del Violino e San Vitale, piazza Marconi, piazza Sant’Angelo, il Museo Civico di via Ugolani Dati, scuole, plessi scolastici e sede universitarie, l’area della stazione ferroviaria e zona circostante, piazzale delle ex tramvie, piazzetta Mario Coppetti, piazza Lodi, piazza Giovanni XXIII, Galleria XXV Aprile, piazza Roma, l’area di CremonaFiere e quella dell’ospedale, la zona compresa tra parco Rita Levi Montalcini, l’area verde di via Orti Romani e via mons. Enrico Assi nonché le strade limitrofe, l’area tra via degli Opifici e via della Vecchia Dogana.
Le condotte vietate in queste aree di particolare tutela, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 a euro 300 nonché l’ordine di allontanamento, sono quelle che in generale ne impediscono l’accessibilità o la fruizione, oltre che l’utilizzo delle singole strutture o degli arredi urbani presenti. Altre condotte vietate, così come descritte nell’art. 34 modificato, sono, tra le altre, l’assembramento di persone dedite al consumo di alcool o sostanze stupefacenti, l’utilizzo improprio, l’imbrattamento, il danneggiamento delle strutture, giochi e arredi, l’esercizio abusivo del commercio; i rumori fastidiosi quali le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive; l’uso di apparecchi radio-stereo e simili a volume tale da creare disturbo o molestie alle persone; arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati; praticare attività ricreative di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito compresi i marciapiedi ed i portici causando pericolo o pregiudizio alla libera fruizione delle aree alle persone; sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze e nei marciapiedi, dormire all’interno dei parchi e giardini storici; consumare e detenere, a fine di consumo, sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno dei luoghi e in determinati orari.
“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto che, ci tengo a sottolineare, è frutto di un lavoro condiviso che, ci tengo a sottolineare, è frutto di un lavoro condiviso con le Forze dell’Ordine e con la Prefettura. La sinergia interforze resta l’orientamento principale di ogni azione a tutela della sicurezza in città”, commenta al riguardo l’assessore Santo Canale.