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I consiglieri comunali di minoranza a Crema, Giovanni De Grazia, Paolo Enrico Patrini, Emanuela Schiavini, Giuseppe Torrisi, Andrea Bergamaschini, Laura Maria Zanibelli, Ilaria Chiodo e Simone Beretta hanno inviato con posta elettronica certificata un esposto al prefetto di Cremona Antonio Giannelli nel quale sollevano la questione del mancato rispetto da parte del sindaco di Crema Fabio Bergamaschi del mandato del Consiglio comunale sulle modifiche dello statuto di Padania Acque. Il Consiglio di Crema, al pari di tutti quelli della provincia di Cremona, il 24 novembre 2025 aveva deliberato l’approvazione di tali modifiche. Ma il 18 dicembre successivo, all’assemblea dei soci di Padania Acque, Bergamaschi si era astenuto come i sindaci cremonesi del Pd, venendo meno al mandato consiliare. I sindaci cremaschi del Pd avevano invece approvato le modifiche. L’astensione era stata motivata dall’assenza, nella proposta di modifica, di un limite di mandati per i membri degli organi sociali. I consiglieri di minoranza del Comune di Crema impugnano il voto d’astensione di Bergamaschi sostenendo che tale limite non è prescritto da alcuna normativa

Ecco il testo dell’esposto inviato il 19 febbraio 2025 al Prefetto.

I sottoscritti De Grazia Giovanni, Patrini Paolo Enrico, Schiavini Emanuela, Torrisi Giuseppe, Bergamaschini Andrea, Zanibelli Laura Maria, Chiodo Ilaria,Beretta Simone nella loro qualità di consiglieri comunali in carica del Comune di Crema espongono quanto segue. 1) Nella seduta del 24 novembre 2025 il Consiglio Comunale di Comune di Crema con  deliberazione n. 59 (doc. 1) ha approvato la modifica dello statuto della società Padania Acque s.p.a  Gestore Unico del Servizio Idrico integrato, della quale il Comune di Cremaunitamente agli altri Comuni della Provincia di Cremona, è socio; in particolare la modifica statutaria oggetto della delibazione ha riguardato le norme per la nomina degli organi sociali del comitato consultivo secondo i termini di cui all’allegato qui prodotto sub doc. 2

A detta deliberazione ha partecipato anche il sindaco del Comune di Crema, Fabio Begarmaschi, esprimendo, al pari della maggioranza consiliare che lo sostiene, voto favorevole: si veda la citata delibazione qui allegata sub doc. 1

2) Senonchè in data 18 dicembre 2025 il Sindaco di Crema, all’adunanza straordinaria  indetta dalla società Padania Acque s.p.a. per l’approvazione di dette modifiche statutariecontrariamente a quanto deliberato dall’organo consiliare del Comune di Crema, ha optato per l’astensione, motivando a posteriori tale sua decisione in ragione di presunte criticità nel testo  licenziato da tutti i Consigli comunali della Provincia di Cremona: nello specifico l’assenza di un limite di mandati per i membri degli organi sociali, limite peraltro non prescritto da alcuna normativa a quanto consta agli esponenti

Della vicenda è stata pure interessata la stampa locale, la quale ha dato ampio risalto alla vicenda: si producono al riguardo copia degli articoli pubblicati doc.ti

3) A giudizio degli istanti l’agire del Sindaco di Crema, a prescindere da qualsivoglia  considerazione di natura prettamente politica, è stato violatorio della normativa vigente e nello specifico dell’art. 42 e 50 II° comma del D. L. n. 267/2000 (TUEL), degli artt. 7 e 9 del 

  1. L. n. 175/2016 (c. d. legge Madia) nonché dell’art. 2380 bis c.c.. Nell’ordine

a- è fuori di dubbio che la modifica sottoposta al Consiglio comunale di Crema fosse ex  lege di esclusiva competenza di detto organo, così come prescritto dall’art. 42 del D. L. n167\2000, tant’è che le modifiche statutarie de quibus sono state sottoposte al vaglio e votazione di tutti i Consigli comunali dei Comuni soci della succitata Padania Acque s.p.a.; di  detto parere è stato lo stesso sindaco di Crema, dott. Bergamaschi, il quale votando approvando dette modifiche, ha dato tangibile dimostrazione di tale obbligo

Dalla sussunzione della fattispecie de qua nel citato art. 42 consegue che la figura del Sindacoquale rappresentante del socio Comune di Crema, nell’assemblea riservata ai soci della menzionata Padania Acque s.p.a. non aveva (e non ha) alcun ruolo deliberativo e\decisionale ma solo quello di semplice latore o meglio di mero esecutore della volontà del Consiglio comunale espressosi sul punto

Equindi giocoforza concludere che il Sindaco nella fattispecie altro non poteva che riferire e riportare la volontà manifestata dal Consiglio comunale di Crema

Tuttavia, come su dimostrato, egli si è discostato da tale ferreo mandato, così violando la normativa vigente

Tale censurabile agire inoltre rileva anche in ordine al dettato di cui all’art. 50 II° co. TUEL giacché tra gli obblighi a carico del sindaco vi è anche quello di dare esecuzione agli atti degli organi collegiali (id est Consiglio comunale e Giunta comunale) e il dott. Bergamaschi, astenendosi in sede di votazione, è palesemente venuto meno a tale suo ufficio; la vicenda poi assume ancor maggior gravità se la quota sociale facente capo al Comune di Crema è stata determinante per l’esito della deliberazione della s.p.a. Padania Acque e ciò potranno le S.V.Ill.me accertarlo nei termini e modi che riterranno

A diversa conclusione peraltro non può giungersi anche opinando in senso contrario e quindi sostenendo che il caso in esame non rientri tra quelli ex lege di competenza del Consiglio comunale. Ed infatti, anche nell’ipotesi in cui si avesse voluto sottoporre al Consiglio comunale la questione (id est le modifiche statutarie) per mera opportunità, nessuna ragione potrebbe comunque invocare il Sindaco per discostarsi dal parere espresso dal proprio organo consultivo a meno di creare un grave e pericoloso vulnus agli stessi principi generali che regolano la struttura e le fondamenta degli enti locali proprio alla luce del succitato art. 50 II° co TUEL

b- l’art. 7 della c. d. Legge Madia prescrive che la partecipazione di un ente locale alla costituzione di una società deve essere autorizzata dalla deliberazione del Consiglio comunale e che detto atto deliberativo deve contenere gli elementi essenziali dell’atto costitutivo della costituenda società previsti dall’art. 2328 c.c. per quanto riguarda il caso di specie, trattandosi di s.p.a.. 

Peraltro, se a seguito della riforma del 2003 è ormai principio consolidato che anche lo statuto sia parte integrante (e non più mero allegato) dell’atto costitutivo di una società, risulta di tutta evidenza che l’atto deliberativo di cui all’art. 7 del D. L. 175/2016 debba necessariamente riferirsi anche allo statuto. Ne consegue pertanto che anche le modifiche degli elementi che costituiscono l’atto costitutivo di una società, per evidente identità di ratiodebbano essere sempre precedute ed autorizzate da una deliberazione del Consiglio comunalecome peraltro avvenuto anche nella fattispecie de qua. al contrario vale richiamare l’ultimo comma del citato art. 7 poiché disciplina diversa fattispecie

c- a prescindere dalle considerazioni svolte nel punto b), che precede, l’art. 9 della legge Madia in punto gestione delle partecipazionistabilisce che i diritti dei soci per ciò che concerne gli enti locali vengono esercitati dal sindaco; senonché le modifiche statutariemaxime se riguardano norme per la nomina degli organi sociali e del comitato consultivoesulano e vanno ben oltre l’esercizio del diritto del socio nel senso civilistico del terminesenso certamente applicabile al caso in esame, trattandosi di società per azioni a partecipazione pubblica

Per la verità la fattispecie de qua va trattata alla stregua di un’ordinaria vicenda di una società di capitali ove uno dei soci sia altra società o ente avente personalità giuridica

Detto questo, va da che il socio, non persona fisica, nelle adunanze assembleari della società, di cui è socio, si debba avvalere di un proprio rappresentante, che spesso coincide con il proprio legale rappresentante

Tuttavia, se è pur vero che a ipotesi del genere non si applicano le disposizioni di cui all’art. 2372 c.c., trattandosi di rappresentanza legale o organica, è altrettanto vero che colui che rappresenta la società (o ente come nel nostro caso) in assemblea soggiace a quanto dispone l’art. 2380 bis c.c., norma che, pur attribuendo all’organo amministrativo la gestione della società, va pur sempre letta alla luce dell’art. 2364 c.c. che regola invece le competenze  dell’assemblea ordinaria

Ebbene tra le competenze riservate all’assemblea vi sono anche materie (rectius oggettiriservati ex lege all’adunanza dei soci, come nel caso de quo: al proposito si veda quanto su argomento in merito agli artt. 42 D. L. n. 167/2000 (TUEL) e 7 D. L. n. 175/2016 (legge Madia)

Tutto ciò se si opina nel senso che le modifiche statutarie de quibus rientrino nelle competenze dell’assemblea ordinaria

Diverso è invece il caso in cui l’oggetto, su cui deliberare, riguardi un’adunanza straordinaria (come la stessa Padania Acque ha valutato l’oggetto posto all’ordine del giorno e, per quanto possa valere, come ritengono anche gli istanti): in tale ipotesi risulta di palmare evidenza la competenza dell’organo collegiale a decidere e la connessa contrazione del raggio di azione dell’amministratore

Chiaro è dunque che la deliberazione sul punto norme per la nomina degli organi sociali del comitato consultivoesulasse sia dall’esercizio del diritto di socio che dai poteri esercitabili dall’amministratore e\o legale rappresentante dell’ente

In conclusione, a sommesso giudizio degli esponenti, l’agire del sindaco di Crema, dott. Fabio Bergamaschi, in occasione dell’assemblea straordinaria della società Padania Acque s.p.a. tenuta in data 18 dicembre 2025 è stato macroscopicamente violatorio della vigente normativa 

e in ragione di ciò 

CHIEDONO 

che le S.V.Ill.me, disposte le attività istruttorie del caso (se del caso anche mediante ordine di esibizione e\o l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria o utile dalla società Padania Acque s.p.a. o dal professionista da questa incaricata per la verbalizzazione dell’adunanza del 18.12.2025), vaglino l’agire del sindaco di Crema, dott. Fabio Bergamaschi,e, in caso di violazioni di legge, procedano secondo quanto previsto dal nostro ordinamento

Con osservanza

Si allega

copia deliberazione del Consiglio Comunale di Crema n. 59 del 24.11.25 doc. 1

copia bozza di statuto oggetto di deliberazione doc. 2

copia articoli di giornale doc. 3

Crema19 febbraio 2026 

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