Più persone, desiderose di conoscere il metodo di lavoro in Assemblea costituente, m’hanno sollecitato a scrivere sull’argomento, che riguarda un momento fondamentale per la creazione della Repubblica italiana. La nostra storia non ha molti esempi di assemblee costituenti, se si eccettuano i pochi tentativi falliti intorno alla metà dell’Ottocento. Eccoli, in brevi accenni: il governo provvisorio lombardo nel maggio 1848 deliberò la fusione con gli Stati sardi, subordinandola alla decisione di un’assemblea appositamente convocata, nella quale si ponevano le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale sotto la dinastia dei Savoia. In Toscana ci furono due iniziative – popolare quella di Antonio Mordini, governativa quella di Giuseppe Montanelli – per la convocazione di un’assemblea nazionale a Roma. Seguì l’elezione di una costituente, avvenuta a suffragio universale in tutto lo Stato pontificio (21-22 gennaio 1849), che avviò l’esame di un progetto di costituzione, approvato il 2 luglio, mentre le truppe francesi entravano a Roma. Altri progetti sono presentati al parlamento romano da Terenzio Mamiani il 10 dicembre 1848 e a quello piemontese da Vincenzo Gioberti il 16 dicembre 1848 e il 16 febbraio 1849[1].
Mancando uno schema di costituzione in precedenza elaborato, l’Assemblea costituente, composta di 550 membri non tutti attrezzati in materia giuridica e non tutti aventi una medesima visione della struttura dello Stato, concepì un organo tecnicamente capace di preparare il testo costituzionale da sottoporre all’approvazione definitiva. Nella seduta del 15 luglio 1946, fu nominata una Commissione di 75 deputati, scelti su designazione dei vari gruppi parlamentari, che si divise in tre sottocommissioni: la prima per i diritti e doveri dei cittadini, la seconda per l’ordinamento costituzionale della Repubblica, la terza per i diritti e doveri economico-sociali. Non bastò questa soluzione a imprimere la necessaria speditezza ai lavori, talché si ritenne opportuno suddividere la seconda sottocommissione in due sezioni: l’una per il potere esecutivo, l’altra per il potere giudiziario.
Un testimone privilegiato descrive le modalità operative: “Ogni sottocommissione si adunava per suo conto, in modo che, lavorando nello stesso tempo ciascuna nella propria sede, il lavoro di gruppo potesse progredire parallelamente: le discussioni si svolgevano senza pubblicità, su più relazioni di volta in volta affidate a deputati di diverse tendenze politiche, allo scopo di poter sentire e armonizzare su ciascun argomento tutte le voci. Per argomenti di carattere generale e per la coordinazione del lavoro si adunava ogni tanto la Commissione in formazione plenaria; e vi fu poi presso la presidenza, e continuò a lavorare anche quando il disegno fu compiuto e presentato all’Assemblea, un ristretto comitato di coordinamento e di redazione, per dare agli articoli la più perfetta formulazione tecnica. […] Non vi furono sfoggi di oratoria altisonante, ma serrate argomentazioni esposte in tono amichevole da pochi esperti seduti intorno a un tavolino, desiderosi di persuadersi col ragionamento e di arrivare così per la via più semplice a trovare un punto di incontro delle loro divergenti opinioni”[2].
Dopo un semestre di lavoro oneroso, continuo e proficuo, il “Progetto di costituzione della Repubblica italiana”, formato dalla Commissione dei 75, venne presentato all’Assemblea il 31 gennaio 1947. Il dibattito in sede plenaria iniziò il successivo 4 marzo per concludersi, senza nessuna interruzione, il 22 dicembre 1947 con l’approvazione della nuova Costituzione, promulgata il 27 dicembre dal Capo provvisorio dello Stato, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
A differenza dello statuto del Regno di Sardegna, concesso nel 1848 dal re Carlo Alberto in seguito ai moti rivoluzionari di quel tempo, la Carta fondamentale della Repubblica Italiana “non riconosce altra fonte che la volontà popolare, né si collega ad alcun ordinamento superiore o preesistente a questa. Nata non da un contratto che presuppone più poteri contraenti, ma da un’unica volontà collettiva, essa è l’espressione sovrana di poteri non trasmessi a titolo derivato dal di fuori, ma di poteri immanenti a titolo originario nel popolo che l’ha deliberata ex novo”[3].
Questo vale per la dimensione giuridica del testo costituzionale, ma il discorso cambia se l’attenzione si sposta sui profili politici. Il contenuto della Costituzione, infatti, in molte sue parti appare indiscutibilmente la “risultante transattiva” di forze contrapposte e di concezioni contrastanti: le scelte, che non derivano da patteggiamenti di un re con il popolo, sono il frutto indiscutibile di lunghe trattative dei partiti. E chi esamina alcune disposizioni coglie anche il riverbero di influenze esterne, che agirono in modo inconsapevole sui deputati costituenti: alcune, occulte o palesi, sono originate dalle clausole armistiziali del 29 settembre 1943 e poi dal Trattato di pace[4], altre provengono dall’esistenza di un potere sovrano superstatale nel cuore della Repubblica italiana: la Chiesa cattolica, riconosciuta come tale dall’articolo 7 della Costituzione, alle cui direttive il maggior partito della Costituente prestava ossequio. Per la Santa Sede monsignor Giovanni Battista Montini, poi elevato al soglio pontificio con il nome di Paolo VI, seguiva i lavori e si informava dei graduali sviluppi della discussione[5]. Ciò spiega la moderazione e in certo senso la timidezza della Carta fondamentale, che salvava con la copertura repubblicana tutto ciò che delle vecchie istituzioni poteva essere mantenuto, come se lo sforzo riformatore, raggiunto l’apice con il referendum, avesse esaurito la forza propulsiva con quella scelta suprema; “e accuratamente rifuggendo da qualsiasi riforma nella sostanza economica e sociale, quasi esclusivamente si dedicò a perfezionare nella nuova Repubblica i meccanismi formali, per renderli meglio rispondenti, sotto l’aspetto puramente giuridico e tecnico, ad una democrazia parlamentare di tipo occidentale”[6].
L’osservazione appena svolta consente di ricordare un pregio indiscusso della Costituzione italiana: la chiarezza delle sue norme, che scaturisce da “un lessico comprensibile, ma al tempo stesso tecnicamente assai preciso, e una sintassi lineare e priva di eccessiva complessità”[7]. I padri costituenti utilizzano il vocabolario di base della lingua italiana e parole del lessico comune, mentre i termini tecnici (promulgazione, amnistia, indulto, impugnazione, ratifica, estradizione, organi giurisdizionali, e così via), compaiono solo quando sono insostituibili, peraltro distribuiti “in un tessuto costituito da una base lessicale di dominio comune”[8]. La sintassi delle norme costituzionali, purtroppo trascurata nel tempo a venire dal legislatore italiano, dimostra che ogni frase mediamente è composta da una ventina di parole, con periodi brevi e senza ridondanze verbali, che si limitano a contenere l’essenziale.
A dire di Tullio De Mauro, “la convergente presenza di questi due fattori – alta percentuale di vocaboli di base e brevità del periodo – conferisce al testo della Costituzione un alto grado di leggibilità”[9]. Che è poi quanto volevano i costituenti[10], consapevoli dello stretto rapporto tra lingua, Costituzione e partecipazione politica.[11] Senza dimenticare la revisione stilistica di scrittori e letterati, che contribuirono al perfezionamento della forma.
I linguisti ricordano, a mo’ d’esempio, l’art. 33, che con il chiasmo iniziale è letterariamente il più bello della Costituzione (“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”), dovuto alla penna colta e raffinata di Concetto Marchesi. Il suggerimento di Pietro Pancrazi di aggiungere “le lettere” non venne accolto[12], poiché l’inciso, forse non a torto, fu ritenuto pleonastico[13].
Franceco Nuzzo
[1] Poca cosa, come si vede, se rapportata alla Federal Convention di Filadelfia da parte del congresso americano (21 febbraio 1787); alla convocazione della Convenzione nazionale da parte dell’assemblea legislativa francese (10 agosto 1792); alla Commission provisoire de sûreté publique belga del 1830; al congresso dei soviet dell’U.R.S.S. riunitosi il 30 dicembre 1922, per ricordare esperienze abbastanza note (V.FALZONE – P.F. GROSSI, Assemblea costituente, in Enciclopedia del diritto, III, Milano 1958, p. 371.
[2] P. CALAMANDREI, Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in Opere giuridiche, III, Diritto e processo costituzionale, Roma Tre-Press, 2019, p. 322.
[3] Ivi, p. 325.
[4] Trattato di pace, 15, 16, 17.
[5] G.ANDREOTTI, in Senato della Repubblica -Il linguaggio della Costituzione, Roma, 2008, p. 29.
[6] P. CALAMANDREI, Cenni introduttivi, cit., p. 326.
[7] M.A.CORTELLAZZO, Elogio linguistico della Costituzione, in Corriere del Ticino, 11 dicembre 1993, p.33.
[8] M. A. CORTELLAZZO, Un elogio linguistico, in Lid’O- Lingua italiana d’oggi, VI, 2009, p. 46.
[9] T. DE MAURO, Il linguaggio della Costituzione, in S.RODOTÀ ( a cura di), Alle origini della Costituzione. Ricerca della Fondazione Lelio e Lilli Basso-Issoco, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 25-42.
[10] Gustavo GHIDINI, vice presidente della Commissione dei Settantacinque, parlando di fronte alla Costituente nella seduta dell’8 marzo 1947, disse: “Io, per verità, non ho mai cercato la letteratura nelle leggi, ma se anche avessi avuto, per avventura, la mania di esigere che la legge sia, sotto il profilo linguistico e letterario, una cosa perfetta, l’avrei senz’altro vinta e repressa di fronte alla necessità che la legge costituzionale sia veramente comprensibile e accessibile a tutti” (Atti dell’Assemblea Costituente, Discussioni, Tipografia della Camera della Camera dei Deputati, Roma 1947, vol. III, p. 1947).
[11] P.CERETTI, Lingua e Costituzione, in Osservatorio costituzionale, maggio 2015, p. 5.
[12] L.SPAGNOLO, L’italiano costituzionale. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana, Loffedo Editore, Napoli, 2012, p. 222.
[13] F.BAMBI, La lingua delle aule parlamentari. La lingua della Costituzione e la lingua della legge – Relazione svolta al convegno su La lingua dei giuristi, organizzato a Pisa-Firenze il 24-25 settembre 2015, nell’ambito delle VIII Giornate italo-ispano-brasiliane di diritto costituzionale, in Ossevatoriosullefonti.it, fasc. 3/2015, p. 9.


