Gli ottant’anni della Costituzione: dalla caduta del fascismo all’elezione dell’Assemblea costituente

25 Aprile 2026

Quest’anno celebriamo gli ottanta anni della nostra Costituzione, difesa dai cittadini  contro lo sfregio apportato da una recente manovra di riforma, raffazzonata con intrecci che, di fatto, turbavano l’equilibrio dei poteri, conquista ineliminabile dello stato di diritto. La forte risposta collettiva manifesta un sentimento di venerazione, che ben s’adatta alla legge delle leggi, creata da un’Assemblea Costituente, eletta dal popolo  il 2 giugno 1946, quando viene decisa pure la forma  repubblicana dell’Italia, liberatasi dalla dittatura con l’aiuto degli Alleati.

Per spiegare al meglio gli eventi ai più giovani, occorre partire  dal colpo di stato del 25 luglio 1943, seguito dall’arresto di Benito Mussolini sulla soglia della villa reale, dove Vittorio Emanuele III ha invitato il “primo ministro” per un’udienza. La squallida operazione, nelle notizie diffuse di lì a poco, è presentata come generosa opera per liberare la nazione dal fascismo, quasi un atto rivoluzionario inteso a  spezzare la tirannia e restituire ai cittadini i diritti costituzionali soppressi nel corso di tanti anni.  “Ma in realtà – osserva Piero Calamandrei – fu subito chiaro che i fini di quell’atto dovevano essere ricercati più nell’interesse della dinastia che nel bene del popolo: si trattava di salvare la dinastia dalle responsabilità della sconfitta, tentando di scaricarle tutte sulla persona del dittatore caduto in disgrazia, e insieme di restituire alla monarchia una supremazia effettiva sul fascismo che doveva rimanere ai suoi ordini”[1]. Le azioni  del maresciallo Pietro Badoglio, chiamato a formare il nuovo governo dopo la cattura del duce, rivelano l’intento del monarca di eliminare sul piano formale gli istituti più malfamati e più compromettenti dell’ordinamento fascista, senza disturbare la pletora di parassiti cresciuta e ingrassata sotto le grandi ali del potere, mentre gli antifascisti continuano a essere considerati  “sovversivi”. Il disegno appare evidente  dal regio decreto legge 2 agosto 1943, n. 705 che, mentre scioglie la Camera dei fasci e delle corporazioni,  stabilisce che “entro quattro mesi dalla cessazione dell’attuale stato di guerra”, sarebbe eletta e convocata una nuova Camera dei deputati. Si resta ancora nell’alveo prefigurato dallo Statuto albertino del 1848: allo scioglimento dell’organo  politico elettivo, segue l’annuncio di nuova chiamata alle urne, il Senato del Regno rimane in attesa, “continuando a rappresentare, con la monarchia, uno dei pilastri perpetui e fondamentali dell’ordinamento costituzionale dello Stato italiano”[2].

Il tentativo di restaurazione monarchica fallisce: non sfugge alla più parte della gente la complicità del re nelle decisioni fasciste di soffocare in Italia qualunque istanza di dissenso, sicché una forte corrente di pensiero chiede un cambiamento profondo delle strutture dello Stato, sostituendo il vecchio statuto con una diversa carta costituzionale, miglior difesa contro gli attentati alla libertà e più aperta alle crescenti esigenze della società. Gli avvenimenti militari e politici di quel periodo indeboliscono la posizione di Vittorio Emanuele III,  fuggito da Roma il giorno dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943; rafforzano ancor più la tesi della sovranità popolare a base dell’ordinamento statale; rendono ineludibile l’esigenza che, al cessare definitivo delle ostilità, spetti al popolo la scelta del riformato quadro istituzionale (monarchia o repubblica), e l’approvazione di una nuova costituzione. Il  lievito creativo di cambiamenti urgenti matura nella “svolta di Salerno” del 24 aprile 1944,  che sul piano politico assicura l’unità di tutte le forze democratiche e liberali e la nascita di un governo transitorio di coalizione antifascista, al quale i grandi partiti di massa garantiscono autorevolezza e forza. Gli stessi organi che sono titolari sia del potere legislativo sia di quello esecutivo – il capo dello Stato, cioè il principe Umberto di Savoia, luogotenente del regno, e il Consiglio del ministri, presieduto da Ivanoe Bonomi -, si muovono in prospettiva di una coerente  trasformazione dell’Italia.

Nell’intento di saldare senza brusche soluzioni di continuità le varie fasi che caratterizzano il quadro normativo di allora, il decreto luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, da considerare il vero atto di nascita del nuovo ordinamento democratico italiano[3],  sancisce che “dopo la liberazione  del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, che a tal fine eleggerà a suffragio universale diretto e segreto, un’assemblea costituente per deliberare la nuova  costituzione dello  Stato” (art. 1): si tratta di un organismo rappresentativo,  investito di poteri sovrani, che ha la funzione di fissare i principi-cardine dell’assetto nazionale. A nessuno degli attori pubblici sfuggono le difficoltà possibili, ma  nell’autunno 1945, in attuazione della suddetta prescrizione, sono creati la Consulta nazionale  e il Ministero per la Costituente: l’una è  un’assemblea popolare non elettiva e dotata di soli poteri consultivi, con il compito di elaborare l’apposita  legge elettorale, benché l’ultima parola  spetti al Governo, depositario provvisorio del potere legislativo; l’altro ha l’obiettivo preciso di organizzare la convocazione dell’Assemblea costituente (operazione in seguito compiuta dal ministero dell’Interno) e condurre studi preliminari sui problemi di natura istituzionale che l’Assemblea costituente avrebbe dovuto affrontare[4].

Maturano a mano a mano i tempi per giungere al traguardo finale: il decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, infatti, stabilisce che contemporaneamente all’elezione dell’Assemblea costituente il popolo sarà chiamato anche a decidere mediante referendum la forma dello Stato (monarchia o repubblica); qualora  la maggioranza dei votanti si  esprima a favore della repubblica, l’Assemblea come primo atto elegge il Capo provvisorio dello Stato, il quale esercita le sue funzioni fino alla nomina del Capo dello Stato, in base alla nuova costituzione (artt. 1 e 2). La prosa asciutta del successivo articolo 3 scandisce i ritmi della funzione legislativa ordinaria e regola i rapporti fra Assemblea costituente e Governo. La chiarezza essenziale del dettato non richiede commenti: “Durante il periodo della costituente e fino alla convocazione del parlamento a norma della nuova costituzione, il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall’assemblea. Il Governo potrà sottoporre all’esame dell’assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa. Il Governo è responsabile verso l’Assemblea costituente. Il rigetto di una proposta governativa da parte dell’assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di un’apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei membri dell’assemblea” (art. 3).

Finalmente gli italiani stanno per riscoprire il valore concreto della democrazia con una  triplice chiamata alle urne,  cui per la prima volta  partecipano le  donne[5]. A partire  dal 10 marzo e fino al 24 novembre 1946, scelgono gli amministratori comunali: la molteplicità di turni elettorali per formare  gli organi del governo locale si spiega con le diverse condizioni in cui versa il Paese a causa delle devastazioni belliche, che rendono difficile l’apprestamento di  strutture e mezzi idonei alla bisogna.  Il 2 e 3 giugno il popolo vota contestualmente per il referendum (a favore della repubblica si esprimono 12.717.923 cittadini, mentre 10.710.284 danno preferenza alla monarchia) e per l’elezione dell’ Assemblea costituente, i cui  deputati sono designati sulla base di una rappresentanza proporzionale, realizzata mediante collegi plurinominali e liste concorrenti.

Momento cruciale nella storia d’Italia è il giorno 25 giugno 1946: nell’aula per le sedute pubbliche di Montecitorio, sede della Camera dei deputati, si riunisce l’Assemblea costituente, che vede per la prima volta insieme i rappresentanti di tutto il popolo, sospinti della medesima ansia di civile rinnovamento, coltivata  durante la tragica esperienza della dittatura e della sconfitta. Le sedute iniziali sono dedicate all’elezione del presidente dell’Assemblea costituente  Giuseppe Saragat, all’elezione del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, il quale deve svolgere le funzioni fino alla nomina del Capo dello Stato ai sensi della Costituzione, alle comunicazioni del Governo (secondo ministero Alcide De Gasperi).

Circa la durata dei poteri della Costituente e le modalità di svolgimento dei lavori, valgono le regole del decreto luogotenenziale n. 98/1946: “L’assemblea è sciolta di diritto il giorno dell’entrata in vigore della nuova costituzione e comunque non oltre l’ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi. Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno, l’assemblea costituente applicherà il regolamento  interno della Camera dei deputati in data 1 luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922”. Il rimando a  norme dell’epoca liberale fonde passato e presente in un ideale di rinascita nazionale,  esplicitando il ripudio di strumenti normativi fascisti, inconciliabili peraltro con la democrazia parlamentare.

 

Francesco Nuzzo

 

[1] P. CALAMANDREI,  Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in  Opere giuridiche, III, Diritto e processo costituzionale, Roma Tre-Press, 2019,  p. 291.

[2] V.FALZONE – P.F. GROSSI, Assemblea costituente, in Enciclopedia del diritto, III, Milano 1958, p.372.

[3] L’espressione in corsivo è di P. CALAMANDREI, Cenni introduttivi, cit.,  p. 300.

[4]  Decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435.

[5] Il decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23 estese alle donne le disposizioni del r.d. 2 settembre 1919, n. 1495, che concedeva il diritto di voto a tutti i maschi che avessero compiuto 21 anni.

 

Nella foto centrale l’Assemblea costituente

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *