Gian Paolo Samarani, Marco Angelo Riva, Mario Angelo Andrini, Paolo Franceschini nella loro qualità di consiglieri comunali in carica del Comune di Sergnano hanno inviato al Prefetto di Cremona Antonio Giannelli il seguente esposto.
1) Nella seduta del 2 dicembre 2025 il Consiglio comunale di Sergnano con deliberazione n 43 (doc.1) ha approvato la modifica dello statuto della società Padania Acque – Gestore Unico del Servizio Idrico integrato, della quale il Comune di Sergnano, unitamente agli altri comuni della Provincia di Cremona, è socio; in particolare la modifica statutaria oggetto della deliberazione ha riguardato le norme per la nomina degli organi sociali e del comitato consultivo.
A detta deliberazione ha partecipato anche il sindaco di Sergnano, Mauro Giroletti, esprimendo, al pari della maggioranza consiliare che lo sostiene, voto favorevole;
2) Senonché in data 18 dicembre 2025 il Sindaco di Sergnano, all’adunanza straordinaria indetta dalla società Padania Acque s.p.a. per l’approvazione di dette modifiche statutarie, contrariamente a quanto deliberato dall’organo consiliare del Comune di Sergnano, ha optato per l’astensione, motivando a posteriori tale sua decisione in ragione di presunte criticità nel testo licenziato da tutti i Consigli comunali della Provincia di Cremona: nello specifico l’assenza di un limite di mandati per i membri degli organi sociali, limite peraltro non prescritto da alcuna normativa.
3) A giudizio degli astanti l’agire del Sindaco di Sergnano, a prescindere da qualsivoglia considerazione di natura politica, è stato violatorio della normativa vigente e nello specifico degli artt. 42 e 50 comma II° del D.lgs 267/2000, degli artt.7 e 9 del D.lgs 175/2016 (legge Madia) nonchè dell’art 2380 bis del codice civile.
Nell’ordine :
- a) è fuori dubbio che la modifica sottoposta al Consiglio comunale di Sergnano fosse ex lege di esclusiva competenza di detto organo, così come prescritto dall’art 42 del D.lgs 267/2000, tan’è che le modifiche statutarie de quibus sono state sottoposte al vaglio e votazione di tutti i Consigli comunali dei Comuni soci della Società Padania Acque; di detto parere è stato lo stesso sindaco di Sergnano Giroletti, il quale votando e approvando dette modifiche ha dato tangibile dimostrazione di tale obbligo.
Si può quindi ricondurre, dal citato art. 42, che la figura del sindaco, quale rappresentante del socio Comune di Sergnano, nell’assemblea riservata ai soci della menzionata Padania Acque s.p.a. non aveva alcun ruolo deliberativo e/o decisionale ma solo quello di semplice latore o meglio di mero esecutore della volontà del Consiglio comunale espressosi sul punto.
Tuttavia, come dimostrato, egli si è discostato da tale mandato, così violando la normativa vigente.
Tale censurabile agire rileva anche in ordine al dettato di cui all’art. 50 del D.lgs 267/2000 giacché tra gli obblighi a carico del sindaco vi è anche quello di dare esecuzione agli atti degli organi collegiali (Consiglio comunale e Giunta comunale) e il dottor Giroletti, astenendosi in sede di votazione, è palesemente venuto meno a tale ufficio.
- b) l’art 7 della legge Madia prescrive che la partecipazione di un ente locale alla costituzione di una società deve essere autorizzata dalla deliberazione del Consiglio comunale e che detto atto deliberativo deve contenere gli elementi essenziali dell’atto costitutivo della costituenda società previsti dall’art. 2323 c. per quanto riguarda il caso di specie, trattandosi di s.p.a.
Peraltro, se a seguito della riforma del 2003 è ormai principio consolidato che anche lo statuto sia parte integrante (e non più mero allegato) dell’atto costitutivo di una società, risulta di tutta evidenza che l’atto deliberativo di cui all’rt. 7 del d. Igs 175/2016 debba necessariamente riferirsi anche allo statuto. Ne consegue pertanto che anche le modifiche degli elementi che costituiscono l’atto costitutivo di una società, per evidente identità di ratio, debbano essere sempre precedute e autorizzate da una deliberazione del Consiglio comunale, come peraltro avvenuto anche nella fattispecie de qua. Né a contrario vale richiamare l’ultimo comma del citato art. 7 poiché disciplina diversa fattispecie.
- c) a prescindere dalle considerazioni svolte nel punto b), che precede, l’art. 9 della legge Madia in punto “gestione delle partecipazioni” stabilisce che i diritti dei soci per ciò che concerne gli enti locali vengono esercitate dal sindaco, senonché le modifiche statutarie maxime se riguardano norme per la nomina degli organi sociali e del comitato consultivo, esulano e vanno ben oltre l’esercizio del diritto del socio nel senso civilistico del termine, senso certamente applicabile al caso in esame, trattandosi di società per azioni a partecipazione pubblica.
Per la verità la fattispecie de qua va trattata alla stregua di un’ordinaria vicenda di una società di capitali ove uno dei soci sia altra società o ente avente personalità giuridica.
Detto questo, va da sé che il socio, non persona fisica, nelle adunanze assembleari della società, di cui è socio, si debba avvalere di un proprio rappresentante, che spesso coincide con il proprio legale rappresentante.
Tuttavia, se è pur vero che a ipotesi del genere non si applicano le disposizioni i cui all’art. 2372 c.c., trattandosi di rappresentanza legale o organica, è altrettanto vero che colui che rappresenta la società (o ente come nel nostro caso) in assemblea soggiace a quanto dispone l’art. 2380 bis c.c, a norma che, pur attribuendo all’organo amministrativo la gestione della società, va pur sempre letta alla luce dell’art. 2364 c.c. che regola invece le competenze dell’assemblea ordinaria.
Ebbene tra le competenze riservate all’assemblea vi sono anche materie (rectius oggetti) riservati ex lege all’adunanza dei soci, come nel caso de quo: al proposito si veda quanto su argomento in merito agli art. 42 d.lgs 167/200 e art 7 d. Igs 175/2016.
Tutto ciò si opina nel senso che le modifiche statutarie de quibus rientrino nelle competenze dell’assemblea ordinaria. Diverso è invece il caso in cui l’oggetto su cui deliberare riguardi un’adunanza straordinaria (come la stessa Padania Acque ha valutato l’oggetto posto all’odg.) in tale ipotesi risulta di palmare evidenza la competenza dell’organo collegiale a decidere e le connessa contrazione del raggio di azione dell’amministratore.
Chiaro è dunque che la deliberazione sul punto “norme per la nomina degli organi sociali e del comitato consultivo” esulasse sia dall’esercizio del diritto di socio che dai poteri esercitabili dall’amministratore e/o legale rappresentante dell’ente.
In conclusione, a sommesso giudizio degli esponenti, l’agire del sindaco di Sergnano, Mauro Giroletti, in occasione dell’assemblea straordinaria della società Padania Acque s.p.a. tenuta in data 18 dicembre 2025 è stato violatorio della vigente normativa e in ragione di ciò
CHIEDONO
che le S.v. III.me, disposte le attività istruttorie del caso valutino l’agire del sindaco di Sergnano, Mauro Giroletti, e in caso di violazioni di legge, procedano secondo quanto previsto dal nostro ordinamento.
Gian Paolo Samarani
Marco Angelo Riva
Mario Angelo Andrini
Paolo Franceschini