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Alla Costituzione italiana del 1947 è toccato un singolare destino: “Era appena nata che già si trovava esposta al discredito, e non già solo dei nostalgici del cessato regime, bensì anche di quegli stessi gruppi che pure erano stati artefici delle principali decisioni in essa consacrate” (1) .

Gravi e concentriche furono le inadempienze delle istituzioni democratiche nei confronti della Carta fondamentale: del legislatore, che non fece le leggi necessarie alla sua attuazione; del governo, che non adottò gli opportuni provvedimenti affinché il Parlamento funzionasse a dovere e nei limiti posti dalla Costituzione stessa; della magistratura ordinaria soprattutto, che trovò ogni pretesto per non applicare le norme in essa previste e, seguendo un atteggiamento contratto durante la dittatura, si mostrò troppo piegata ai desideri del governo (2) .

A distanza di quasi ottant’anni, sono rimasti segni evidenti di quel disinteresse, e taluni gruppi considerano la Costituzione come cosa di poco conto, a cui si può passar sopra e che, comunque, deve cedere il passo di fronte ad altre domande considerate socialmente più importanti. In uno Stato repubblicano, che nella prima delle sue leggi trova il cemento dell’unità nazionale e la base di una vita ordinata, questa superficiale credenza è inquietante, poiché la nostra Costituzione afferma valori razionali per l’edificazione di un “mondo umano, cioè giusto, di una giustizia realizzata con mezzi giusti, e libero, di una libertà realizzata per mezzo della libertà. Mondo umano della storia: mondo fatto dagli
uomini, per gli uomini, ma umanamente , cioè rispettando l’uomo e le leggi profonde e le profonde esigenze spirituali dell’umanità” (3).

La Costituzione, legge delle leggi, è prodotto non dello Stato ma del popolo sovrano, ossia della società civile italiana che ha potuto esprimersi nel suo insieme – e con immediatezza di voce – grazie a un potere costituente liberamente eletto dopo il crollo del fascismo e lo sfacelo della guerra: “essa si pone come un ordinamento giuridico superiore rispetto all’ordinaria orditura legale, superiore giacché, attingendo allo strato delle radici profonde della società attinge per ciò stesso a uno strato di valori e li manifesta, pretendendo l’osservanza di ogni potere dello Stato, a cominciare dal potere legislativo” (4).

Il popolo italiano, appunto, ha impedito il tentato “sfregio” al titolo IV del testo costituzionale sulla Magistratura, attraverso una riforma approvata a maggioranza semplice e senza dibattito: una modifica, peraltro, quella sulla cosiddetta separazione delle carriere, era condivisibile, mentre appariva del tutto inaccettabile quella relativa all’istituzione di due Consigli superiori per i giudici e i pubblici ministeri, nonché la stramba previsione di un’alta Corte disciplinare per tutti i magistrati. Benché i sostenitori della revisione lo escludessero, le modifiche, in realtà, creavano le condizioni per colpire l’indipendenza dei giudici, che l’Assemblea Costituente consacra in un armonico assetto normativo, come risulta dai vivaci lavori preparatori. Dai quali il principio dell’indipendenza riceve un riconoscimento espresso nel progetto Calamandrei: “ I giudici, nell’esercizio delle loro funzioni, dipendono soltanto dalla legge ”, con una netta presa
di distanza dagli ordinamenti giudiziari in cui il giudice non è vincolato dalla legge, ma decide soltanto caso per caso. Come avveniva, ad esempio, nei primi anni della rivoluzione russa, in cui la norma applicabile nasceva di volta in volta e il giudice, operaio o contadino, era scelto non per la cultura giuridica, ma per la sensibilità politica e la coscienza proletaria.

A parere del relatore Giovanni Leone, l’affermazione della dipendenza del giudice soltanto dalla legge, “sebbene sia compresa in quasi tutte le Costituzioni, è piuttosto negativa che positiva, nel senso che pone la non dipendenza da altri organi”. Questa affermazione “non gli sembra tale da richiedere una statuizione nella Costituzione, perché la dipendenza dalla legge è di tutti i cittadini in generale e quindi del magistrato in particolare. Perciò l’espressione deve considerarsi superflua, tranne che non la si ritenga necessaria per adeguarsi alle altre Costituzioni; ciò che, tuttavia, avrebbe un valore assai discutibile”. Pure Ferdinando Targetti sostiene che l’enunciazione anzidetta, presa in senso letterale e logico, avrebbe un significato abbastanz a dubbio: se si vuole intendere che i giudici debbono rispettare la legge, la sua
inutilità è in re ipsa, in quanto tutti i cittadini sono tenuti a rispettare le leggi (5).

A seguito di emendamenti lessicali, suggeriti nel corso del confronto tra i componenti della Sezione, viene approvata la
formula Calamandrei, destinata a diventare il secondo comma dell’articolo 101 della Costituzione, dove in forma lapidaria è scolpita una regola essenziale: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”. Che non costituisce un precetto simbolico, ma un asserto di grande significato, in quanto sancisce limpidamente l’indipendenza del giudice, singolo o collegiale, nell’esercizio delle sue funzioni, il quale non ha altro vincolo se non quello della legge (6).

Per avere il quadro di insieme, tuttavia, la norma è da leggere in connessione con l’articolo 104 della Costituzione, secondo cui “ La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ”. Intanto, nella presente disposizione, ordine è lo stesso che potere, anche se questo secondo termine non é stato adoperato neppure per il legislativo e l’esecutivo, “ad evitare gli equivoci e gli inconvenienti cui può dar luogo una ripartizione teorica, ove sia interpretata meccanicamente”, come risulta dalla Relazione preliminare del presidente Meuccio Ruini (7) .

Il principio della indipendenza del potere giudiziario, comunque, è indispensabile “non per favorire i magistrati, bensì per garantire ai cittadini la tutela dei loro diritti e soprattutto per mantenere fermo quel grande vantaggio che è rappresentato dalla certezza relativa del diritto, cioè la possibilità di trovare, con un certo calcolo approssimativo di probabilità, una tutela nel giudice quando si crede di aver ragione”(8). Nel principio in discorso è intuibile il duplice aspetto del potere giudiziario come di complesso di uffici e ordo personarum, che risulta costituzionalmente garantito attraverso la menzione della sua “autonomia ”. Parola qui usata a indicare, in senso generico e non tecnico, la disciplina diversificata che la Costituzione riserva, e vuole riservata allo stato giuridico dei magistrati dell’ordine giudiziario, “sia garantendo
loro direttamente l’inamovibilità, nei sensi e alle condizioni di cui all’art. 107, comma primo, sia sottraendoli, anche per quel che concerne tutte le vicende del predetto stato, ad ogni dipendenza daorgani del potere esecutivo. Strumento essenziale di siffatta autonomia, e quindi della stessa indipendenza dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, che istituzionalmente essa è rivolta a rafforzare, sono le competenze attribuite al Consiglio superiore dagli articoli 105, 106 e 107, nelle quali deve rientrare ogni provvedimento che direttamente o indirettamente possa menomarla” (9).

Da quanto sopra detto, il Parlamento non può impartire direttive sul modo di giudicare e di coartare la libera formazione della decisione finale, né interferire, in funzione di controllo politico, sull’operato del singolo giudice mediante inchieste e dibattiti, né adottare iniziative (risoluzioni, sollecitazioni indicazioni di guidelines , o altro), che in qualche modo, direttamente o indirettamente, si risolvano in intromissioni nell’esercizio della potestà giurisdizionale (10). Men che mai è permesso al potere esecutivo di intaccare l’indipendenza del giudice e condizionare lo svolgimento dell’attività giurisdizionale, per il fatto che, sul piano amministrativo, il magistrato sia un funzionario statale, legato per
certi aspetti al Ministero della giustizia.

S’è parlato fino a ora delle tracimazioni di poteri esterni, ma il giudice deve operare anche al riparo da influenze inopportune che derivino dall’interno del corpo giudiziario, eventualmente causateda magistrati che siano in posizione di supremazia. Pericoli del genere sono neutralizzati dall’articolo 107 della Costituzione, il quale sancisce che “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni ”, e non per preminenza di grado, di anzianità o per che altro, giacché qualsiasi rapporto di natura gerarchica, da superiore a inferiore, finirebbe con l’intaccare la loro indipendenza
(11).

Ecco la conseguenza deducibile dalle precedenti osservazioni: il giudice, investito dal popolo sovrano della funzione di rendere giustizia, deve essere indipendente e non può avere nessun interesse, né generale né particolare, rispetto alla controversia che è chiamato a risolvere, essendogli attribuito il solo compito didecidere quale delle istanze dedotte in giudizio sia vera e quale sia falsa. In pari tempo, “egli non dev’essere un soggetto ‘rappresentativo’, non dovendo nessun interesse o volontà – neppure se della maggioranza, neppure se della totalità dei consociati – condizionarne il giudizio che è unicamente a tutela dei diritti soggettivi lesi”. Da tener sempre presente una differenza di non poco momento: il potere legislativo e quello esecutivo sono poteri di maggioranza, il potere giudiziario, attraverso un suo organo, decide in nome del popolo, ma non della maggioranza, a tutela delle libertà anche delle minoranze (12).

Francesco Nuzzo 

(1) C. MORTATI, La Corte Costituzionale , in Civitas , 1950, ora inProblemi di diritto pubblico, p. 692.

Per un significativo confronto, si richiama il culto della Costituzione affermato e diffuso negli Stati Uniti d’America, sin dal primo momento della sua entrata in vigore. Emerge con splendida semplicità nello scritto di E.S. CORWIN, L’idea di “leggesuperiore” e il diritto costituzionale americano , Vicenza s.d. (ma 1929), pp. 17- 18: “All’infallibilità di un Pontefice, la Riforma sostituì quella della Bibbia; al potere di un Sovrano, la Rivoluzione americana finì per sostituire quello di un pezzo di carta…Si può dire che la Costituzione non era entrata in vigore che già ogni critica era venuta meno e, anzi, si
veniva diffondendo un sentimento di venerazione – una venerazione quasi fanatica, assoluta – verso i principi in essa contenuti; tale venerazione si è conservata sino a ieri, in tutta la sua integrità. Altri miti sono sorti e sono anche svaniti, ma il sentimento di venerazione per la costituzione non si è mai affievolito”.

(2) Sulle “carenze costituzionali”, V. BALLADORE PALLIERI, La Costituzione italiana nel decorso quinquennio , in Il foro padano , 1954, pp. 33 sg., scrive: “Carenza del legislatore, che non ha dato le leggi necessarie perché la Costituzione fosse attuata; carenza degli organi di governo, che non hanno preso gli opportuni provvedime nti affinché gli
organi legislativi funzionasse ro a dovere e affinché nei limiti dei loro poteri la Costituzione fosse lealmente osservata; carenza della magistratura, che ha adottato un atteggiamento retrivo, cercando ogni pretesto pur di non applicare le nuove norme, e che ha continuato nella vecchia abitudine, contratta durante il fascismo, di mostrarsi troppo
prona ai desideri del governo. Intendo la magistratura ordinaria, e cioè proprio quella da cui maggiore indipendenza e maggiore sensibilità per i problemi del diritto sarebbe stato lecito attendersi”.

(3) G. CAPOGRASSI, Il diritto dopo la catastrofe, in Opere , vol. V, Milano, 1959, p. 195. Vedi pure N. OCCHIOCUPO, Liberazione e promozione umana nella Costituzione- Unità di valori nella pluralità di posizioni , Milano, 1995.                      (4) P. GROSSI, Prima lezione di diritto , cit., p. 89.                                                                                                                                (5) Per le citazioni di Leone e Targetti, cfr. Assemblea Costituent e – Resoconti della Seconda Commissione – Seconda sezione (potere giudiziario), seduta 13 dicembre 1946.
(6) A. Bozzi, seduta 13 dicembre 1946.
(7) Assemblea Costituent e – Commissione per la Costituzione,
Relazione del presidente, 6 febbraio 1947, p. 13.
(8) P.Calama nd r ei, seduta 17 dicembr e 1946.
(9) Corte cost., sentenza n. 142/1973.
(10) G.TRANCHINA, Il giudice ¸ in D.SIRACUSANO- A.GALATI –
G.TRANCHINA- E.ZAPPALA’, Diritto processuale penale, Milano, 2001,
p 54.
(11) Corte Cost. n.86/182.
(12) L. FERRAJOLI, Diritto e ragione -Teoria del garantis mo
penale, Roma- Bari, 2004, p., p. 593.

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