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”Il giudice Benedetta Fattori del Tribunale di Cremona ordina alla parte resistente di consentire alla parte ricorrente di consultare, anche per il tramite di un professionista di sua fiducia, (previo mascheramento – da eseguirsi a cura e spese della resistente- di eventuali dati personali sensibili) la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale relativa alla associazione, riferibile agli anni dal 2019 al 2024, e in particolare: i documenti contabili (registro delle entrate e delle uscite, bilanci consuntivi e preventivi), i registri IVA, gli estratti conto bancari, le fatture attive e passive e tutti i contratti in cui sia parte l’associazione. Ordina di estrarre copia, a proprie spese, della documentazione già offerta in visione. Le operazioni dovranno avvenire presso il luogo in cui i documenti sono custoditi, per tre giorni alla settimana (da individuarsi di comune accordo tra le parti) nei limiti dell’orario di apertura dell’ufficio di segreteria, per un arco temporale complessivo di mesi tre”

La parte resistente è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Baldesio. La parte ricorrente è formata dai soci Alberto Corazzi, Federico Cerra e Paola Arisi che avevano promosso una causa civile contro il più antico sodalizio remiero di Cremona perché non veniva concesso il libero accesso agli atti amministrativi.

Corazzi esulta: ”E’ una vittoria piena che dimostra la legittimità delle nostre richieste. Ed è una vittoria per tutti i soci della Baldesio che chiedono trasparenza nella gestione”.

La sentenza condanna la Baldesio a rifondere ”alla parte ricorrente 1/3 delle spese di lite che si liquidano, per tale quota, in complessivi euro 1076,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Iva e CPA se e in quanto dovute, come per legge, con compensazione della restante quota

La sentenza è stata inviata oggi via mail all’avvocato Andrea Mina che ha promosso la causa per conto dei tre soci ricorrenti. La Baldesio era difesa dall’avvocato Federico Tresoldi.

”La Baldesio – recita in premessa la sentenza – deve consentire l’esame dei libri dell’associazione e di tutta la documentazione amministrativa, contabile e fiscale (come meglio specificata in ricorso), relativa al periodo compreso tra l’anno 2014 e l’anno 2024, ovvero, in subordine, relativa al periodo compreso tra l’anno 2019 e l’anno 2024, anche per il tramite di un professionista di fiducia, con facoltà di estrarre copia della documentazione. A supporto della domanda, i ricorrenti deducevano di essere  soci della Baldesio e di avere interesse a esercitare un controllo sulla gestione, avendo a tal fine inoltrato diverse richieste all’organo gestorio dell’ente, senza tuttavia ricevere riscontro  favorevoleIntegrato il contraddittorio per ordine del Giudice, con memoria depositata l’11/12/2024, si costituiva in giudizio la Canottieri Baldesio chiedendo di rigettare la domanda ovvero, in subordine, di circoscriverne il contenuto sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e disciplinarne le modalità attuative, anche a tutela del diritto di riservatezzaDeduceva la parte resistente che, prima della proposizione del giudizio, Alberto Corazzi aveva formulato istanze di ostensione del tutto generiche ed esplorative, riguardanti una significativa mole di documentazione. Le richieste, ad avviso della resistente, erano peraltro prive di concreta motivazione, tanto da risultare emulative e, pertanto, non erano state accolte. Quanto, invece, alle posizioni di Federico Cerra e Paola Arisi, la Baldesio evidenziava di aver accolto le richieste di esibizione, compatibilmente con gli orari e le disponibilità dell’ufficio, dovendosi garantire il regolare svolgersi dell’attività ordinaria dell’associazione”

”Poste queste premesse – prosegue la sentenza – Canottieri Baldesio chiedeva il rigetto della domanda cautelare per insussistenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris. In ogni caso, deduceva la resistente, la pretesa attorea (dei tre soci ndr) così come formulata doveva essere adeguatamente calibrata nell’oggetto e nell’estensione, in quanto formulata anche con riferimento a documenti estranei al diritto di visione facente capo ai soci; la domanda cautelare, inoltre, ad avviso della parte convenuta (cioè la Baldesio ndr) doveva essere opportunamente determinata nelle modalità esecutive, in quanto idonea a disvelare inutilmente dati sensibili coperti da privacy”

”All’udienza del 19/12/2024, dopo ampia discussione – recita la sentanza – la parte ricorrente precisava che l’interesse dei soci riguardava prevalentemente la gestione patrimoniale dell’associazione e, pertanto, i documenti ad essa connessi, relativamente quantomeno all’ultimo periodo dal 2019 al 2024, essendovi il sospetto di irregolaritàIl Giudice, ritenuto non necessario procedere all’istruzione della causa assumendo informatoririservava la decisione”

”Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto” sentenzia il Giudice

”Nella fattispecie sottoposta all’odierno vaglio giudiziale – spiega il Giudice – la posizione soggettiva azionata dalla parte ricorrente rinviene espressamente il proprio fondamento nella lesione del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione associativa”

”In punto – chiarisce il Giudice – deve rammentarsi che i soci di una associazione sportiva dilettantistica (ASD) vantano il diritto di accedere ai libri sociali e, più in generale, alla documentazione contabile e amministrativa per esercitare un controllo sull’attività dell’ente e per verificare la gestione degli amministratori, a presidio della trasparenza associativa. Tale prerogativa può essere espressamente riconosciuta e regolata dallo statuto dell’associazione e deve, in ogni caso, essere garantita quale declinazione del principio di democraticità e del diritto degli associati di partecipare alla vita associativa, anche in  considerazione degli obblighi su di essi gravantiInteso in questi termini, il diritto di accesso alla documentazione contabile e amministrativa può essere tutelato, in via cautelare, attraverso provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. aventi contenuto condannatorio, così come affermato dalla consolidata giurisprudenza in relazione alle pretese avanzate dai soci di una società di capitali in virtù del dettato dell’art. 2476, 2° comma, c.cQuesto approdo ermeneutico può applicarsi anche nel contesto di un’associazione sportiva dilettantistica quale è l’odierna resistente – in virtù delle già citate garanzie connesse ai principi di trasparenza e democrazia interna. L’assunto si fonda sul presupposto dell’assenza nel vigente sistema di rimedi cautelari tipici idonei a presidiare in modo pieno ed efficace il diritto all’informazione de quo e, dunque, a soddisfare la pretesa azionata dall’associato che non partecipa all’amministrazione dell’ASD”

Cionondimeno, anche nella specifica fattispecie oggetto della predetta richiesta cautelare, l’emissione della tutela ex art. 700 c.p.c. è in ogni caso subordinata alla sussistenza, nella situazione concreta, dei presupposti generali del fumus boni iuris e del periculum in quanto al primo requisito – chiarisce il Giudice – può ritenersi che, salve ipotesi eccezionali, il semplice mancato accoglimento dell’istanza di accesso presentata da un socio determini la fondatezza del ricorso, dando  riscontro della verosimile esistenza della pretesa in contestazione”

”Sul versante del periculum in mora, invece, – scrive il Giudice – la giurisprudenza ha messo in evidenza che il procrastinarsi dell’ingiustificato diniego all’accesso agli atti opposto al richidente lede il suo diritto di informativa strumentale a rendere pieno ed effettivo l’esercizio del suo potere di verifica della gestione. Ciò è sufficiente a rendere urgente il concreto espletamento del diritto di controllo ispettivo, che finirebbe per essere vanificato se assoggettato ai tempi di un giudizio di cognizione ordinario, che possono presumibilmente estendersi oltre la durata di un singolo esercizio. L’attesa necessaria per far valere il diritto, infatti, potrebbe determinare, nelle more, il protrarsi di atti di mala gestio con pregiudizio dell’attività comune e, di conseguenza, degli interessi facenti capo ai membri della ASD. Applicando i suesposti principi nel caso di specie, appare provato documentalmente e, peraltro, non contestato, che i tre ricorrenti hanno formulato richieste di accesso alla documentazione afferente alla  vita e all’attività associativa. Più in dettaglio, l’istanza di Federico Cerra è stata parzialmente accolta, benché questi lamenti di non aver potuto esercitare tutte le prerogative rientranti nel suo diritto e, in particolare, quella di estrarre copia della documentazione visionata. La domanda di Paola Arisi, invece, è stata oggetto di formale accoglimento ma, in concreto, non è stata  esercitata, non essendo le parti riuscite a individuare le modalità esecutiveInfine, le plurime richieste di Alberto Corazzi, avanzate sin dal maggio del 2023, sono rimaste  prive di riscontro o hanno avuto esito negativo tanto che il ricorrente non ha potuto accedere alle  informazioni richieste”

”Ne consegue – così recita la sentanza – che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare. Nondimeno, ritiene questo Giudice che il diritto dell’associato di prendere visione della documentazione associativa non possa modularsi alla stregua di un diritto a estensione indefinita, privo di limiti nel contenuto e nelle caratteristicheInnanzitutto, affermato in termini generali il diritto degli associati, deve precisarsi che, in applicazione del principio generale di buona fede, esulano dal diritto di accesso quelle pretese che si concretizzano in richieste di ostensione documentale volte palesemente a fini antisociali o a turbare od ostacolare l’attività di gestione. Difatti, in forza del generale divieto di abuso del diritto, immanente nel sistema, la titolarità di una posizione giuridica soggettiva attiva non attribuisce un potere incondizionato di realizzare tutte le condotte che la norma attributiva del potere astrattamente consente; la titolarità del diritto è, di contro, sempre condizionata allo scopo per il quale il diritto stesso è riconosciuto, nel necessario contemperamento delle esigenze rilevanti in un determinato contesto sociale. Ciò risulta tanto più vero nell’ambito di un giudizio cautelare ove l’azione può essere accolta nei limiti in cui sussista, in concreto, un periculum di pregiudizio (imminente e irreparabile) degli interessi esposti”

”Circoscrivendo, dunque, l’oggetto della odierna pretesa finalizzata alla salvaguardia della trasparenza associativa – recita la sentenza – deve tenersi conto che Alberto Corazzi, in varie missive (a partire dal 6 maggio 2023, v. doc. 2 parte ricorrente) e all’assemblea dei soci del 23 settembre 2023 ha esposto un sospetto di presunta irregolarità dell’attività economica e contabile; siffatta preoccupazione è ascrivibile anche agli altri odierni ricorrenti, per omogeneità delle posizioni giuridiche, tenuto conto anche di quanto ribadito in udienza. Ebbene, ad avviso di questo Giudice, il predetto elemento opera alla stregua di limite funzionale del diritto di ostensione azionato, dovendosi necessariamente correlare l’accoglimento della pretesa cautelare all’interesse ad essa sotteso, al fine di escludere pratiche meramente emulatorie o abusive, che non possono trovare tutela”

”In quest’ottica, espungendo richieste inutilmente invasive e defatigatorie, le quali avrebbero l’effetto di paralizzare l’attività ordinaria dell’ente convogliando il personale nell’evasione dell’istanza di accesso, sotto il profilo temporale (i.e. degli esercizi di riferimento) – questo ili limite stabilito dal Giudice – l’ostensione dovrà essere opportunamente circoscritta alla documentazione afferente all’intervallo di tempo tra il 2019 e il 2024, avendo la parte ricorrente esposto di avere perplessità sulla gestione attuata nell’ultimo periodo così circoscritto. In questo contesto, non può disporsi un irrazionale allargamento della visibilità alla documentazione antecedente e remota, in mancanza di un serio interesse, in quanto ciò si rivelerebbe privo di giustificazione diversa dall’animus nocendiParimenti, nel necessario bilanciamento tra i due interessi qui contrapposti, la finalità del diritto di accesso e l’interesse sottostante alla domanda cautelare devono orientare anche l’individuazione dei documenti visionabili (e riproducibili). Al contempo, va, altresì, valutato come la resistente non abbia specificamente illustrato i motivi della propria contrarietà a che al ricorrente sia consentita la possibilità di visionare la predetta documentazione, allegando una generica pretestuosità e la esigenza di riservatezza. Deve rimarcarsi a proposito che il controllo democratico, se correttamente esercitatoin considerazione della finalità legittima di controllo di corretta gestione contabile e patrimoniale, prevale su generiche limitazioni o contestazioni; resta fermo che eventuali esigenze di riservatezza della associazione, in ossequio al principio di proporzionalità, possono trovare adeguata tutela attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei dati personali c.d. sensibili (da  individuarsi secondo la previsione del GDPR) presenti nella documentazione

”Orbene, nel ricostruire l’estensione oggettiva del diritto – scrive il Giudice – non può che farsi riferimento all’elenco  contenuto nella richiesta di accesso formulata il 15 ottobre 2024, come da domanda (doc. 43 parte  ricorrente), calibrando la condanna sull’interesse del ricorrente alla visione della documentazione attinente alla gestione patrimoniale dell’ente, tenendo al contempo in considerazione i rilievi della parte resistente. Deve pertanto espungersi il carteggio pubblico e/o comunque irrilevante in rapporto all’interesse azionato (ad esempio: lo statuto dell’associazione, che è pubblicato sul sito internet dell’associazione; il libro dei soci; il libro dei verbali delle assemblee, che riporta le decisioni adottate dall’assemblea); più in generale, anche dando concretezza alla categoria generale della documentazione contabile e amministrativa, deve escludersi l’ostensione di tutti quei documenti  che non possono in alcun modo soddisfare le esigenze del ricorrente, non riportando aspetti gestori  e/o economici rilevantiL’odierna condanna cautelare deve pertanto investire esclusivamente la documentazione contrattuale, contabile e fiscale dell’ente di seguito elencata: i documenti contabili (registro delle entrate e delle uscite, bilanci consuntivi e preventivi), i registri IVA, le fatture attive e passive e tutti i contratti in cui sia parte la associazione; il tutto, come sopra precisato, con riferimento agli anni dal 2019 al 2024. Laccesso deve potersi estendere altresì agli estratti conto bancari, la cui ostensione risulta strumentale all’esercizio del potere di controllo accordato all’associato, non potendo trovare accoglimento le generiche contestazioni dellASDInvero, con riferimento ai confini dell’obbligo complessivo gravante sulla associazione e alle modalità attuative, nessuna delle parti ha fatto riferimento a una pur ipotizzabile disposizione statutaria che disciplini in modo puntuale l’esercizio e

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