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Finalmente la legge che tutti aspettavamo. L’articolo 609-bis del Codice Penale stabilisce che, senza consenso libero ed attuale, il rapporto sessuale si configura come reato di stupro, con tutte le pesanti e auspicate conseguenze, civili e penali,  per chi ha commesso l’infamia. Nel dichiararci assolutamente d’accordo con la volontà di perseguire questo crimine, ci si chiede tuttavia in quale modo tale consenso (libero e attuale) possa venire acquisito e quindi dimostrato in caso di necessità.

Dal momento che ormai tutta la nostra vita è scandita dalla compilazione di moduli di consenso informato (dall’accesso a Internet alla protesi di ginocchio, dalla richiesta di un pass per la circolazione urbana alla privacy e ai suoi mirabili garanti) la soluzione più semplice appare certamente  la compilazione di un modulo apposito in duplice copia, da compilare prima dell’eventuale rapporto sessuale,  firmato dai partecipanti all’evento (anche multipli) e da eventuali testimoni, in grado di specificare nel dettaglio tutte le possibili pratiche alla quali si intende fare ricorso. A partire dai semplici baci alle languide carezze arrivando magari a qualcosa di assai più profondo, tutto dovrà essere elencato nell’apposita modulistica, con le caselle corrispondenti da barrare con attenzione, proprio per evitare le tragiche conseguenze del mancato consenso a un atto  (o più di uno, per quelli in grado di sostenere lo sforzo).

 

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