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Ci siamo quasi. Tra qualche giorno vedremo se la disinformazione del NO, fondata su paura, ingiurie, mistificazioni, fandonie e falsi conclamati – divulgati soprattutto da ‘visibili’ magistrati e dalla stessa ANM (Associazione Nazionali Magistrati), nonché da ‘sventolatori di Costituzione’ (forse neanche letta) – abbiano avuto o meno la meglio sulla riforma costituzionale, legittimamente votata dal Parlamento e quindi dal popolo italiano, seppure con maggioranza inferiore a quella (2/3) che avrebbe evitato il referendum confermativo. 

Innanzitutto a chi, come me, è stato per quasi mezzo secolo magistrato ed iscritto all’ANM, ripugna che uno dei tre poteri dello Stato (giudiziario) per la prima volta nella sua storia imbracci le armi – anche con ferocia, dileggio e svuotamento della cassa comune (quasi un milione di euro) – contro gli altri due poteri (legislativo ed esecutivo), pregiudicando il “perfetto equilibrio tra i poteri” dello Stato, con buona pace di Montesquieu. L’ANM infatti ha ritenuto addirittura di costituire un Comitato per il NO, che neppure il PD o i pentastellati hanno costituito.

Questa riforma – benché proposta dall’attuale Governo per cui è osteggiata anche dalla CGIL e dall’ANPI (e meno male che non esiste una Associazione Carbonari d’Italia) – è stata tuttavia sempre un fiore all’occhiello della sinistra, ed è ancora condivisa da autorevoli personaggi che ne fanno tuttora parte: Claudio Petruccioli, già direttore dell’Unità nonché ex senatore PCI e PDS, Piero Sansonetti attuale direttore dell’Unità, Cesare Salvi, Anna Paola Concia, Pina Picierno, Enzo Bianco, Anna Maria Bucciarelli, Stefano Ceccanti, Antonio Di Pietro, Bobo Craxi, Claudio Martelli, Giuliano Pisapia, Carlo Cottarelli, Andrea Romano, Arturo Parisi, Roberto Giachetti, Claudio Signorile, Pietro Ichino, Elisabetta Gualmini e tanti altri. E’ appena il caso di ricordare inoltre che i due avvocati che hanno introdotto nel nostro ordinamento (1989) il processo accusatorio, sostituendo quello inquisitorio di matrice fascista, erano abbastanza “orientati”: il ministro della Giustizia Giuliano Vassalli, al quale ora è addirittura intestato uno dei Comitati per il SI, socialista ed ex partigiano decorato, e il presidente della Commissione ministeriale Gian Domenico Pisapia, comunista doc. Entrambi la ritenevano però una riforma incompiuta, non contemplando anche la separazione delle carriere dei giudici e dei PM, ineludibile conseguenza della “terzietà” del giudice, pilastro della riforma, con i principi del contraddittorio, dell’oralità e della parità accusa/difesa. Tant’è che il ministro Vassalli è stato sempre contrario ad intestarsi questa riforma nella quale non si riconosceva appieno (come risulta da un’intervista al Financial Time del 19.12.1987), ritenendo che la semplice separazione ‘funzionale’ dei magistrati senza quella ‘ordinamentale’ non potesse realizzare sino in fondo il sistema accusatorio. Aveva però accettato di “attuare quel poco che si può” per non inimicarsi la magistratura, aggiungendo: “l’Italia è un Paese a sovranità limitata dalla magistratura nelle questioni di Giustizia”, ripromettendosi di intervenire ancora sulla materia quando le acque sarebbero state più calme. E i magistrati meno allarmati.

Si obietta dai fautori del NO che questa riforma costituzionale, non migliorando il funzionamento della Giustizia, sia del tutto inutile, ma tale suggestiva quanto semplicistica argomentazione non tiene conto che la legge in discussione – come si evince dal suo titolo – non intende farlo: ha ad oggetto infatti solo norme ordinamentali riguardanti la carriera dei magistrati e il CSM. Non si prefigge di risolvere i gravi e annosi problemi della Giustizia, per i quali occorreranno altri interventi legislativi, come del resto neppure intende risolvere i problemi della circolazione stradale, anch’essi importanti. La revisione costituzionale tenta invece di cambiare l’assetto della magistratura e cioè dei cosiddetti “sacerdoti della Giustizia”, per renderli più autonomi ed indipendenti dalla politica, nonché più consci della loro fallibilità, con l’introduzione di un nuovo organo disciplinare esterno ai CSM, e dunque più trasparenti e credibili. E ciò certamente finirà per realizzare una Giustizia più giusta. O almeno lo si spera. Se non si è soddisfatti di questa magistratura e quindi dell’attuale Giustizia, forse vale la pena tentare di cambiarla. E questa credo sia l’ultima occasione; tocca dunque ai cosiddetti conservatori darsi da fare, giacché i sedicenti progressisti sono interessati invece alla conservazione dello status quo, e delle posizioni di potere raggiunte, come dimostra la politicizzazione di questo referendum, che prescinde dall’esame della legge, considerandone solo la provenienza.

Altra superfandonia (o meglio falsità) dei fautori del NO – peraltro pubblicizzata con cartelloni (6 metri per 3) esposti nelle maggiori stazioni ferroviarie d’Italia e pagati dall’ANM – è quella che con tale revisione costituzionale si vuole in effetti sottoporre la magistratura al potere esecutivo, ma è sufficiente leggere il testo della legge: il riformato art. 104, che ricalca quello vigente, esclude con chiarezza tale rischio, ribadendo che la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Per la realizzazione del callido progetto paventato, infatti, sarebbe necessaria una successiva legge di revisione della Costituzione per modificare la citata norma. Ma neppure basterebbe, perché detta legge dovrebbe poi quasi sicuramente affrontare un nuovo referendum confermativo (ex art. 138 Cost.), che potrebbe avere successo soltanto se la volontà popolare fosse quella di sottoporre il PM all’esecutivo. Scelta assolutamente improbabile se non impossibile, ma che tuttavia sarebbe “democratica”.

Ulteriore fandonia propalata dai sostenitori del NO è che questa riforma arrecherebbe uno “sfregio alla Costituzione più bella del mondo”, devastandola. Premesso che le modifiche costituzionali sono espressamente previste, sebbene attraverso un iter aggravato, dall’art. 138 Cost., va ricordato che la nostra ottuagenaria Carta ha subìto finora una cinquantina di “sfregi” anche più marcati e nessuno si è mai stracciato le vesti. Innanzitutto, la legge costituzionale di cui si discute ne muta solo due articoli (104 e 105) e non sette, come suggestivamente sostenuto. Gli altri cinque infatti sono semplicemente adeguati alle citate due norme riformatrici, per renderli con esse compatibili. Non si comprende poi come tale “sfregio” possa venir appoggiato e condiviso da ben tre ex presidenti della Corte Costituzionale (Augusto Barbera, Antonio Baldassarre e Cesare Mirabelli), di certo non sospettabili di simpatie per questo Governo; da due vicepresidenti della stessa (Giulio Prosperetti e Nicolò Zanon) e da un altro esimio ex giudice della Corte, Sabino Cassese, alcuni dei quali scesi addirittura in campo con Comitati vari. 

Viene poi evidenziato dai sostenitori del NO che la separazione delle carriere di fatto già è stata realizzata dalla legge Cartabia, che ha limitato significativamente il passaggio giudice/PM e viceversa. Altra inesattezza, e anche stavolta non in buona fede. Una cosa infatti è la separazione delle ‘funzioni’ requirenti e giudicanti, attuata seppure parzialmente dalla detta normativa, cosa ben diversa è la separazione delle ‘carriere’ dei giudici e dei PM, sospirata da oltre venticinque anni dai sostenitori della Riforma Vassalli, per il suo completamento, dopo la modifica (1999) dell’art. 111 Cost., che introduce il giusto processo, fondato sul contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. La terzietà del giudice, a differenza dall’imparzialità, è requisito oggettivo e non vi sarà fin quando non verrà reciso ogni rapporto di colleganza tra magistrato giudicante e requirente. Concorso d’accesso, corsi di formazione, valutazioni professionali, progressione in carriera, procedimenti disciplinari, ambiente di lavoro (sovente) sono gli  stessi e soprattutto unico è l’organo di autotutela (CSM), di rango costituzionale, che col tempo ha finito per essere l’organo rappresentativo del sindacato dei magistrati (ANM) ed espressione delle correnti che lo compongono. In definitiva un’associazione privata controlla un organo costituzionale dello Stato. E questo non appare assolutamente tollerabile: oltre alla separazione delle carriere, quindi, è indispensabile la separazione dell’ANM dal CSM!

Neppure è vero che la terzietà del giudice sia dimostrata dalla frequente dissonanza tra accusa e decisione finale, assolutoria nel 50% dei procedimenti promossi. Ritengo invece soprattutto che funzioni poco il filtro del GIP, che sovente trova più “comodo” (o meno conflittuale col collega PM) allinearsi all’ipotesi accusatoria che archiviare il procedimento, ribaltandola. Inoltre la separazione delle carriere, sin dall’accesso in magistratura, favorirebbe una maggiore specializzazione inquisitoria del PM, che condurrebbe sicuramente ad una più meditata ed oculata attività accusatoria, con conseguente riduzione delle imputazioni. Un’assoluzione tardiva infatti non ripara i danni di una imputazione che sovente sconvolge la vita pubblica e privata e spesso anche il patrimonio dell’imputato: la vera pena non risarcibile è il processo e la gogna mediatica.

Anche lo sdoppiamento del CSM non rappresenta un tabù. E’ vero che la Costituzione ne prevede solo uno, ma perché, col codice fascista Rocco e il processo inquisitorio, la magistratura era un unico corpo (art. 104 Cost. vigente). Il processo accusatorio e la conseguente separazione dei magistrati requirenti/giudicanti (primo comma del riformato art. 104) postula invece due distinti CSM, entrambi con a capo il Presidente della Repubblica e, componente di diritto, rispettivamente il Presidente e il Procuratore Generale della Cassazione. La coerenza e finalità del sistema è nell’evitare che la carriera dei magistrati requirenti possa essere determinata dai giudicanti e viceversa, come ora accade, creando una reciproca sudditanza per schivare eventuali problemi. 

Altro punto contrastato della riforma è l’introduzione di un giudice disciplinare esterno al CSM, l’Alta Corte disciplinare (15 giudici, di cui 9 magistrati estratti a sorte, 3 laici nominati dal Presidente della Repubblica e 3 dal Parlamento con sorteggio “temperato”). Necessaria soluzione che impedirebbe una sospetta “giustizia domestica”, dove ciascuno protegge i suoi elettori. Inoltre non è ammissibile che giudichi disciplinarmente i magistrati lo stesso organo che li valuta, li promuove e assegna gli incarichi direttivi. Tanto più che da parte del CSM si fa sempre maggior ricorso alla cosiddetta “pratica a tutela”, con cui il Consiglio si esprime anticipatamente a favore di un magistrato, la cui condotta potrebbe essere oggetto di procedimento disciplinare, che quindi in sostanza stronca sul nascere. 

Ma vero punctum dolens della riforma è il sorteggio, che tocca il nervo scoperto dell’ANM, minacciandone addirittura l’esistenza, quanto meno con l’attuale connotazione. Di qui la severa condanna anche da parte di chi, fino a ieri, lo invocava pubblicamente per contrastare lo strapotere delle correnti, fenomeno sul quale – dopo lo scandalo Palamara – almeno si dicono ora tutti d’accordo. Appena nel 2021 infatti i paladini del NO, Gratteri e Travaglio, lo ritenevano rispettivamente: “la mamma di tutte le riforme” e “l’unica soluzione per sbaragliare le correnti”; aggiungeva Travaglio: “li sorteggiamo fra i magistrati, mica tra i passanti”. Proprio per questa considerazione, le critiche al sorteggio svalutano la figura e la professionalità del magistrato, come se non tutti fossero in grado di svolgere le funzioni di componente del CSM, peraltro solo di carattere amministrativo. Come se gli “eletti” fossero migliori dei “sorteggiati”, quando è risaputo che solo un concorso ad hoc e trasparente potrebbe assicurare i risultati migliori. Va considerato comunque che statisticamente oltre il 99% dei magistrati superano brillantemente le valutazioni quadriennali del CSM, per cui in concreto sarebbe eccezionale sorteggiare, tra tanti geni, proprio uno dei rarissimi magistrati meno dotati professionalmente. Non si tiene poi conto che il sorteggio non è estraneo al nostro sistema giurisdizionale, essendo già previsto dall’art. 135 Cost. per l’integrazione della Corte Costituzionale nei giudizi contro il presidente della Repubblica, come anche per il Tribunale dei ministri (legge costituzionale 1/1989) e per i giudici popolari della Corte d’Assise, che possono irrogare anche la pena dell’ergastolo. 

La politica purtroppo ha inquinato questa scelta referendaria per colpire il Governo, ma speriamo comunque in tutti gli elettori che vogliono un giudice super partes piuttosto che un PM superstar!

 

Carlo Maria Grillo

 

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