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Oggi in tribunale a Cremona si è tenuta l’udienza sul reclamo presentato dalla Baldesio contro l’ordinanza del giudice Daniele Moro che aveva disposto la sospensiva della radiazione disposta dal collegio dei probiviri nei confronti del socio Alberto Corazzi lo scorso 19 giugno.

Nel corso dell’udienza i giudici mi hanno posto una domanda che ritengo significativa, chiedendomi quale fosse il mio concreto interesse a rientrare in Baldesio proprio in questo periodo, in attesa della decisione che sarà emessa dal giudice Moro sulla mia radiazione.
Ho risposto in modo molto chiaro: a fine maggio è prevista un’assemblea nella quale il Consiglio Direttivo sottoporrà ai soci progetti per circa 7 milioni di euro, in una fase in cui la società presenta evidenti criticità finanziarie, con conti correnti in rosso per oltre 214.000 euro. In questo contesto ritengo non solo legittimo, ma doveroso, poter partecipare all’assemblea per offrire un contributo consapevole e responsabile alla gestione, anche alla luce delle mie competenze imprenditoriali che mi consentono di leggere e valutare i bilanci e le proposte di investimenti con particolare attenzione. Ho inoltre evidenziato che in questi giorni sto esercitando il mio diritto di accesso agli atti, visionando integralmente le fatture del 2025, proprio per acquisire una conoscenza documentata e approfondita dei numeri che andranno a comporre il bilancio.

Ho anche fatto presente ai giudici come realtà analoghe, come la Canottieri Bissolati, abbiano recentemente approvato il bilancio consuntivo 2024 senza alcun voto contrario, mentre alla Canottieri Baldesio lo scorso anno si è registrato un dissenso molto significativo, con il 45% dei voti contrari.

Ho inoltre chiarito di non avere alcun conflitto personale con il Consiglio Direttivo, ma di limitarmi a esercitare i miei diritti di socio, e che all’interno della Baldesio coltivo rapporti amichevoli con molti soci, dai quali ho sempre ricevuto stima e considerazione.

A margine, ritengo che quanto emerso renda evidente come il mio impegno non sia dettato da un interesse personale, ma dalla volontà di contribuire alla trasparenza e alla tutela degli interessi di tutti i soci.

Alberto Corazzi

Ed ecco la memoria difensiva depositata dall’avvocato Andrea Mina, difensore di Alberto Corazzi

Consentire ad Alberto Corazzi di partcipare al voto, di presentare candidature, di intervenire nella vita democratica  dell’associazione: sono  prerogative che, una volta esercitate da altri in  sua assenza, non possono essere retrospettivamente restituite da una sentenza  favorevole nel merito. Le delibere nel frattempo adottate senza la sua  partecipazione conserveranno i loro effetti. 

Non solo, è indubbio che la sanzione incide pesantemente sulla reputazione  personale e sociale dell’attore, figura da sempre impegnata nella vita  economica e civile della comunità cremonese. L’espulsione costituisce, di per sé, un marchio di discredito che, se non immediatamente neutralizzato, rischia  di consolidarsi agli occhi degli altri soci e dell’intera cittadinanza, arrecando  all’attore un danno che non potrebbe essere compensato ex post. 

Questa è la evidente ragione strutturale dell’irreparabilità del danno,  correttamente colta dal primo Giudice nel provvedimento qui reclamato.

In conclusione, il reclamo proposto dalla Canottieri Baldesio non individua  alcun vizio logico o giuridico dell’ordinanza impugnata, ma si risolve, nella  sostanza, in una richiesta di rivalutazione dei fatti già esaminati dal primo  Giudice, operata secondo una errata prospettazione unilaterale e senza  confutare e scalfire il percorso argomentativo che ha condotto alla decisione di  sospendere il provvedimento di esclusione inflitto al Corazzi dal Collegio dei Probiviri. 

Il provvedimento adottato dal Giudice della cautela rappresenta, al contrario,  un’applicazione rigorosa e tecnicamente ineccepibile dei principi che  governano il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti disciplinari associativi, così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata  dallo stesso Giudicante. 

Nella decisione impugnata, infatti, veniva correttamente applicato il criterio  della proporzionalità tra la condotta addebitata e la sanzione irrogata, veniva  correttamente rilevata la genericità degli addebiti e la loro inidoneità a  giustificare la misura espulsiva adottata e, infine, veniva correttamente  indentificato il pregiudizio irreparabile derivante dall’esclusione di un socio da  un’associazione nella quale affonda le proprie radici familiari e personali. 

In sintesi e in via sostanziale, come già esposto dalla difesa del reclamato  in via orale all’udienza fissata per la discussione della richiesta cautelare,  tenutasi in data 12.02.2026, ribadiamo che il titolo della vicenda può essere  rappresentato nella seguente significativa espressione: “la rivolta di  Spartaco”, ovvero “reato di lesa maestà”. 

Il reclamato è stato oggetto, dapprima, della sanzione della lunga  sospensione, per ben sei mesi, e poi di quella dell’esclusione soltanto perché  ha cercato, nel rispetto, ma in esecuzione, dei noti principi di chiarezza,  trasparenza e libertà di espressione, di fare luce sulla gestione  amministrativa e patrimoniale della Baldesio, incrinando il potere  assoluto dell’attuale organo gestorio. 

Basti pensare che, prima dell’adozione dei provvedimenti di cui sopra, al  Corazzi era stato negato addirittura il diritto di accesso alla visione della  documentazione associativa. Da qui il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto,  accolto e solo parzialmente eseguito per la condotta ingiustamente  oppositiva posta in essere dagli organi associativi.

Poiché il Corazzi agisce spinto dalla volontà di illuminare la fosca e buia atmosfera della Baldesio, non essendo riuscito il tentativo di impedirgli di  fare chiarezza nell’attività gestoria, controparte ha ben pensato, come  notoriamente avviene nei regimi antidemocratici, di annientare  l’avversario prima con la sospensione e poi con l’esclusione.  Provvedimenti viziati, come già detto, da infondatezza e da eccesso di  potere per sviamento (vizio caratteristico censurato nel diritto  amministrativo). 

Probabilmente la controparte ha condiviso il famoso motto degli anni bui  della Repubblica Italiana: “Colpirne uno per educarne cento”. La sospensione prima e l’esclusione poi di Corazzi, messo alla gogna,  devono rappresentare un monito per tutti i soci: chi non china la testa sarà  eliminato! È addirittura vietato il diritto di critica e di dissenso! Ciò che avviene in Baldesio è segretato e nessuno ne può parlare extra moenia! Ma Corazzi è ormai come Spartaco. A sue spese e a suo rischio, porta e  porterà avanti una battaglia di libertà che ha già visto, e sta vedendo, crescere il consenso dei soci che aspirano a una gestione della Baldesio normale, trasparente e chiara, nel rispetto della fama che l’associazione ha conseguito negli anni sul piano sportivo

Per tutte le ragioni sin qui esposte, Alberto Corazzi chiede che il Tribunale  adito voglia rigettare il reclamo. 

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, in composizione Collegiale, ogni contraria istanza,  eccezione e deduzione disattesa, rigettare il reclamo proposto dalla Canottieri  Baldesio ASD avverso l’ordinanza emessa in data 15.02.2026 dal Tribunale di  Cremona – Giudice dott. Daniele Moro, nel procedimento R.G. n°2369-1/2025,  e per l’effetto confermare la sospensione dell’efficacia esecutiva della delibera  del Collegio dei Probiviri della Canottieri del 19.06.2025, comunicata al socio  in data 23.06.2025, con la quale veniva disposta l’esclusione del socio Alberto  Corazzi dall’associazione; 

condannare la reclamante al pagamento delle spese e degli oneri del presente  procedimento. 

In via istruttoria, se necessario, si chiede che il Collegio adito voglia sentire a  sommari informatori sui fatti di causa i signori: 

Federico Cerra. 

Vittorio Marino. 

Si producono: 

1) Ricorso per reclamo e provvedimento di fissazione d’udienza notificati.

2) Atto di citazione contenente l’istanza cautelare e documenti allegati.

3) Copia verbale di udienza del 06.02.2025 – già prodotto sub doc. n°50  della citazione. 

4) Copia verbale del 22.01.2025 – già prodotto sub doc. n°45 della  citazione. 

5) Relazione fotografica del parcheggio della Baldesio e dell’ingresso  della stanza messa a disposizione per la consultazione documentale.

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