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Con sentenza n. 4292/2025, pubblicata il 30 dicembre 2025, il TAR Lombardia – Sezione I – ha accolto la decisione del Comune di Lodi di interrompere il rapporto contrattuale con la società Aprica S.p.A., dichiarando la cessazione automatica dell’affidamento diretto per il servizio di igiene urbana a decorrere dal 31 dicembre 2018. 

Il TAR ha ritenuto pienamente applicabile il disposto dell’art. 34, comma 22, del D.L. 179/2012, che prevede l’automatica decadenza degli affidamenti a società pubbliche che abbiano perso i requisiti per operare in house, in particolare il requisito del controllo pubblico da parte dell’ente affidante. 

Contesto normativo e giurisprudenza 

Il D.L. 179/2012, all’art. 34, comma 22, stabilisce che: 

“Gli affidamenti diretti a società a partecipazione pubblica cessano, ove non conformi ai requisiti dell’in house providing, alla data del 31 dicembre 2018.” 

Questo significa che, indipendentemente da atti formali del Comune o della società affidataria, la cessazione del rapporto si verifica automaticamente per legge se viene meno il requisito del controllo pubblico analogo, che costituisce la base per l’affidamento senza gara.

Il TAR ha inoltre chiarito che nessun atto successivo dell’ente locale può legittimare la prosecuzione dell’affidamento, né può far rivivere un rapporto giuridico già estinto ex lege. Qualsiasi delibera o determinazione che presupponga la continuità del contratto viene pertanto a mancare di fondamento legale. 

La sentenza richiama espressamente anche i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza C‑719/20, che stabilisce l’illegittimità della prosecuzione di affidamenti diretti quando il soggetto affidatario non è più controllato pubblicamente. In quel caso, si impone il ricorso a una procedura di evidenza pubblica. 

Applicazione concreta al caso di Lodi 

Nel caso di Lodi, il servizio di igiene urbana era stato originariamente affidato a Linea Gestioni S.r.l., società a controllo pubblico. In seguito, a seguito di una complessa serie di operazioni societarie, tale controllo è venuto meno: 

  • Linea Gestioni è confluita in LGH S.p.A. 
  • Il 51% di LGH è stato ceduto ad A2A S.p.A., società quotata in borsa 
  • Successivamente, LGH è stata fusa in Aprica S.p.A., società interamente controllata da A2A 

Il Comune di Lodi ha preso atto, nel 2024, della cessazione del contratto con Aprica, dando corso a un’interruzione del servizio, non come decisione autonoma, ma come riconoscimento di una cessazione già avvenuta nel 2018 per effetto diretto della legge. 

Aprica ha presentato ricorso al TAR per contestare tale presa d’atto, ma il tribunale amministrativo ha respinto ogni doglianza, ritenendo infondate tutte le censure e confermando che l’affidamento si era estinto di diritto già da sette anni. 

Un caso perfettamente sovrapponibile: il Comune di Cremona 

La sentenza in oggetto è rilevante anche per altri enti locali, e in particolare per il Comune di Cremona, dove la gestione del servizio di igiene urbana è oggi in capo ad Aprica S.p.A., in assenza di un nuovo affidamento deliberato o di una gara. 

Anche a Cremona si è verificato un processo analogo: 

  1. Nel 1999, il Comune ha affidato il servizio ad AEM S.p.A., allora controllata interamente dal Comune 
  2. AEM ha partecipato alla costituzione di Linea Gestioni S.r.l. 3. Linea Gestioni è entrata in LGH S.p.A. 
  3. Il 51% di LGH è stato ceduto ad A2A S.p.A., società quotata 5. LGH è stata fusa in Aprica S.p.A., che oggi gestisce il servizio 

A differenza del Comune di Lodi, però, il Comune di Cremona non ha mai formalizzato la cessazione dell’affidamento e ha continuato a riconoscere Aprica come affidataria del servizio, senza che risulti alcuna procedura ad evidenza pubblica né alcuna verifica giuridica dell’idoneità del soggetto affidatario. 

Conseguenze e rilevanza pubblica

La sentenza del TAR Lombardia rappresenta un precedente giurisprudenziale importante: 

  • conferma la linea interpretativa più restrittiva del concetto di controllo analogo, 
  • attribuisce efficacia automatica e retroattiva alla cessazione degli affidamenti non conformi, 
  • impone agli enti locali di non ignorare il mutamento degli assetti societari delle società partecipate, 
  • evidenzia che l’inerzia amministrativa può determinare violazioni delle norme in materia di affidamenti pubblici. 

Nessuna azione, nonostante i rilievi dell’opposizione 

A differenza del Comune di Lodi, il Comune di Cremona è stato informato e sollecitato a più riprese a intervenire, ma ha scelto di non intraprendere alcuna azione correttiva. 

  • Il consigliere comunale Alessandro Portesani aveva già presentato un’interrogazione sul tema in Consiglio comunale, evidenziando la possibile illegittimità dell’affidamento in corso. 
  • In risposta, l’assessore Simoma Pasquali aveva difeso la piena legittimità dell’affidamento ad Aprica, negando l’esistenza di irregolarità. 
  • A seguito della risposta insoddisfacente, Portesani ha chiesto e ottenuto la convocazione della Commissione consiliare di vigilanza, che si è tenuta il 16 settembre 2025.
  • Durante la seduta, la direttrice generale Gabriella Di Girolamo e i dirigenti tecnici comunali hanno ricostruito l’iter amministrativo dell’affidamento, sostenendo che non vi fosse stata alcuna violazione della normativa. 
  • Le tesi tecniche portate dal Comune – tra cui il riferimento a presunte norme transitorie e all’inapplicabilità dell’art. 34 del D.L. 179/2012 – sono state smentite punto per punto dalla successiva sentenza del TAR nel caso Lodi, pubblicata pochi mesi dopo. 

UNA QUESTIONE CHE NON PUÒ PIÙ ESSERE IGNORATA 

Il caso solleva domande legittime su come altri Comuni si stiano adeguando a questa interpretazione ormai consolidata, e se siano state avviate le dovute istruttorie e ricognizioni amministrative anche da parte di enti che si trovano in situazioni perfettamente comparabili. 

Senza entrare nel merito politico, si tratta di un tema che riguarda la legalità degli affidamenti pubblici, la concorrenza nei servizi essenziali e la responsabilità delle amministrazioni. 

Fonti istituzionali e pubbliche confermano la piena analogia tra i casi di Lodi e Cremona. 

Resta da capire perché, nonostante gli allarmi sollevati dall’opposizione e l’evidenza giuridica, il Comune di Cremona non abbia ancora assunto alcun atto per regolarizzare la situazione o per avviare una procedura ad evidenza pubblica. 

Fonti interne all’opposizione, da noi consultate, annunciano che il tema tornerà sui banchi del consiglio comunale.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

– Sentenza TAR Lombardia n. 4292/2025 (Aprica vs Comune di Lodi) – Art. 34, comma 22, D.L. 179/2012 

– Sentenza Corte di Giustizia UE C‑719/20 

– Deliberazione ANAC n. 172/2018

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